In materia di condominio l'elencazione dettagliata dei beni che si presumono di proprietà comune, contenta nell'art. 1117 del codice civile (parti comuni dell'edificio), non può considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa. E' quanto afferma la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (Sentenza n.16914/2011) spiegando che il diritto di condominio
sulle parti comuni dell'edificio "ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza dell'edificio stesso, ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune". Per questo, spiega la Corte, la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117 c.c. può essere superata "se la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all'uso o al godimento di una parte dell'immobile". In tal caso - scrive la Corte, viene meno "il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria, giacchè la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario"

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