In tema di reati societari e di mancata applicazione della pena accessoria nell'ambito di una condanna per bancarotta fraudolenta (R.d. 16.03.1942, n. 267, art. 216, 217, 218, c.p. art. 37), con la sentenza n. 30687 depositata il 3 agosto 2011, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha stabilito che laddove il giudice ha inflitto una pena principale che supera i due anni di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie è prevista ex lege ai sensi dell'articolo 216 della legge fallimentare
: diversamente risulterebbe violata la disposizione di cui all'articolo 37 Cp. La sentenza è l'esito del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze che, impugnando una sentenza di condanna per nabcarotta fraudolente, richiedeva l'annullamento della stessa limitatamente all'omessa applicazione delle pene accessorie. Accogliendo il ricorso del PG e mettendo alla base della decisione una sentenza della Suprema Corte del 2010 (v. Sez. V del 12 aprile 2010, n. 13579, Ografo_RV 246712), i giudici della quinta sezione penale, dopo aver annullato la sentenza
limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria, hanno precisato che la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale applicata con la sentenza di condanna per il reato di bancarotta, siccome è dalla legge determinata solo nel massimo, deve avere durata eguale a quella della pena principale inflitta, secondo quanto previsto dall'articolo 37 Cp.

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