In materia di reato contro la persona e, in particolare, pornografia minorile, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza depositata il 2 agosto 2011, n. 30564 ha stabilito che pone in essere la condotta di divulgazione prevista e punita dal terzo comma dell'articolo 600 ter Cp (anche nella formulazione precedente la novella di cui alla legge 38/2006) l'agente che, nell'ambito di un gruppo di discussione operante in Internet, invii immagini pornografiche riguardanti minori attraverso messaggi di posta elettronica depositati in appositi server "Nntp" che si rendono disponibili soltanto dopo essere stati visionati dal moderatore del forum. I giudici di legittimità hanno infatti spiegato che, nel caso di specie, deve essere esclusa la configurazione della fattispecie più lieve di cessione di cui al quarto comma dell'articolo 600 ter Cp, dal momento che l'attività compiuta in relazione alle immagini pedopornografiche non rientra nell'ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione di un numero indeterminato di utenti, e che la presenza del moderatore del forum risulta del tutto irrilevante, non escludendo affatto la responsabilità dell'agente, ma potendo semmai ipotizzarsi il suo concorso con quest'ultimo.

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