In tema di circostanze del reato, con la sentenza n. 30205, depositata il 28 luglio 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che la circostanza attenuante speciale «per la dissociazione» di cui all'articolo 8 della legge 203/91 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta. In particolare i giudici hanno sottolineato che l'incidenza di questa circostanza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione. Il parametro di riferimento, dunque, hanno ribadito i giudici della sesta sezione penale è costituito esclusivamente dal criterio della utilità obiettiva della collaborazione prestata.
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