Nell'ambito della separazione personale e del conseguente affido condiviso, un genitore "vip" potrebbe volere i figli con se per garantire loro una vita più stimolante. In questi casi secondo la Corte di Cassazione, (sentenza n. 16736/2011) l'affido condiviso è già sufficiente a garantire questa finalità. Secondo gli Ermellini, infatti, si deve avere riguardo al regime di flessibilità previsto dalla legge n. 54/2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli), che già consente un'ampia consuetudine con il genitore non collocatario. In particolare nella parte motiva della sentenza, la Corte ha precisato che l'affidamento condiviso dei figli, nell'ambito della separazione personale, consente una grande flessibilità nei rapporti fra la prole e il genitore non collocatario. Per questo motivo deve ritenersi non dirimente il rilievo posto dal genitore non collocatario che chiede il collocamento dei figli presso di sé, laddove egli, per la peculiarità rappresentata dalla sua prestigiosa attività lavorativa, potrebbe offrire ai figli una vita più ricca di stimoli grazie alle sue ampie relazioni sociali. Secondo i giudici di legittmità, infatti, detta consuetudine non risulterebbe ostacolata dal regime stabilito dal giudice, anche in considerazione del fatto che la casa familiare e quella del genitore non collocatario sorgono a breve distanza.
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