Il Garante della Privacy, con Provvedimento del 21 luglio 2011, si è pronunciato in merito alla liceità delle operazioni effettuate nell'ambito di una procedura di selezione nella quale sarebbero stati utilizzati questionari di personalità contenenti domande su aspetti, anche intimi, della sfera personale dei candidati. Nello specifico l'Autorità, precisando che l'art. 8, l. n. 300/1970, fa "divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione […] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e che l'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vieta tra l'altro di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo, sottolinea come l'intenzione del legislatore è quella di tutelare con particolare attenzione i candidati alla ricerca di un posto di lavoro, vietando espressamente - ed indipendentemente dal consenso dagli stessi eventualmente manifestato - in fase assuntiva, la raccolta di talune tipologie di informazioni chiaramente individuate al fine di proteggere, oltre al diritto alla tutela della vita privata, la dignità della persona.
Nel caso di specie, il Garante ritiene che il trattamento relativo ai dati personali tratti dall'esecuzione del test, con riguardo sia alle risposte formulate dai candidati sia in relazione alla successiva valutazione che in base alle stesse è stata effettuata per essere successivamente utilizzate nell'ambito della procedura selettiva, sia stato effettuato in violazione del principio di liceità poichè in violazione del principio di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza. Infatti, si legge nel Provvedimento come siano del tutto irrilevanti, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore, informazioni di natura personale relative alla vita intima, ad abitudini personali nonché alle preferenze sessuali, tendenti ad indagare aspetti della personalità e del carattere inconferenti e comunque non congruenti con la valutazione delle attitudini professionali del lavoratore.

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