Don Milani (all'anagrafe Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti) sarebbe fiero di me perché ho imparato una nuova parola. Infatti, per una questioncella di vicinato poco accomodante (ahi ahi, gli avvocati dovrebbero far da filtro e non da detonatore) mi sto rocambolescamente occupando di piante a confine, specie protette dalla Legge della Regione Marche, e sto cercando di venire a capo, o meglio a ...capitozzatura, della vicenda. Sì, avete letto bene. Ora io lancio una sfida a tutti Voi lettori di Studio Cataldi: esiste un individuo - non agronomo di professione che, secondo il Vostro inappellabile parere, adopera non dico abitualmente, ma sporadicamente, diciamo pure che una sola volta nella vita abbia fatto uso di un termine del genere? Sono ignorante io? A lume di naso deduco che con tale locuzione s'intende una potatura che ...decapiti la pianta ad una certa altezza con l'auspicio che si fortifichino e crescano più rigogliosi i rami al di sotto della linea di cesura.
A mio sommesso avviso di ignorante in materia arborea, si tratta di una pratica orripilante che mi ricorda le mutilazioni negli esseri umani. 'Na strunzata, ecco! Della serie, se vuoi male ad una piante, capitozzala! Ma come è venuto in mente al Legislatore Regionale di adoperare un siffatto termine? Non si potrebbe pretendere che le leggi vengano scritte in un italiano colloquiale, pratico? Vorrei conoscere (e probabilmente abita a distanza di pochi chilometri da me) il funzionario che ha escogitato un'espressione del genere che, peraltro, riveste un'importanza significativa nel tentativo di comprendere quel che si deve fare, quel si può o non si può fare; in ultima analisi, è fondamentale la comprensione di quel vocabolo per conseguire il rispetto della legge. E la legge è destinata a tutti e non soltanto agli agronomi o ai cultori di piante, vivaisti e via vegetando. Vi riporto un passo della Legge n°6 del 2005: articolo 22 della Legge Regione Marche n°6 del 2005 (Potatura) 1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell'articolo 20 possono essere sottoposte a capitozzatura, in caso di piante seccaginose da rivitalizzare, ed al taglio delle branche principali qualora non sia possibile ricorrere ad altre modalità di taglio. 2. La capitozzatura ed il taglio delle branche principali possono essere eseguite previa comunicazione agli enti di cui all'articolo 21, comma 1. - Preferisco non segnalarVi le pesanti sanzioni riservate ai trasgressori per non rovinarVi la letizia della giornata in special modo se siete in vacanza.
Ma se un legislatore è talmente inadempiente ai propri DOVERI di CHIAREZZA, può secondo Voi applicare una sanzione draconiana al ...capitozzatore? E senza ricorrere alla legge del taglione, a quale pena o sanzione corporale assoggettereste l'ideatore del passo sulla capitozzatura? Astenersi talebani dalla risposta. Che la terra Ti sia lieve, Don Lorenzo, candido priore di Barbiana.
Altri articoli di Paolo Storani | Law In Action | Diritti e Parole | MEDIAevo | Posta e risposta


Scrivi all'Avv. Paolo Storani
(Per la rubrica "Posta e Risposta")
» Lascia un commento in questa pagina
Civilista e penalista, dedito in particolare
alla materia della responsabilità civile
Rubrica Diritti e Parole di Paolo Storani   Diritti e Parole
   Paolo Storani
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: