Con la sentenza n. 15566 depositata il 14 luglio 2011, in tema di assegno di mantenimento, la prima sezione civile ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori non può essere ridotto in relazione al tempo che il bambino passa presso il padre (o la madre non affidataria, a seconda dei casi). Infatti, l'assegno va stabilito tenendo conto della situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore e avendone motivato la quantificazione su base annua, con ripartizione mensile, ritenendo in relazione all'importo stabilito ininfluenti le modalità di visita e di soggiorno presso il genitore non collocatario. In particolare, il il genitore ricorrente aveva lamentato la violazione dell'art. 155, comma 4 cod. cvi., per non avere la Corte di merito valutato l'aumento del tempo di permanenza del minore presso il padre da essa stabilito, che avrebbe dovuto comportare una diminuzione dell'assegno stabilito in primo grado. ("Dica la Corte - si legge dalla sentenza
di legittimità - se viola l'art. 155, comma 4, n. 3, cod. civ. la sentenza del giudice di merito che, nella determinazione della misura dell'assegno, non tenga conto dell'incremento dei tempi di permanenza del minore presso il genitore onerato dell'assegno"). Rigettando il ricorso, la Corte ha invece stabilito che l'assegno di mantenimento non può essere rapportato al tempo che il minore passa con il genitore non affidatario ma va rapportato alle esigenze del minore e alla situazione economica, ribadendo che le esigenze di visita e di soggiorno sono ininfluenti per calcolare l'assegno medesimo.

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