Quando un coniuge separato si trova in difficoltà economica può comunque assolvere i suoi obblighi di genitore offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.15565/2011. Il caso esaminato dalla Corte riguarda la richiesta di un padre separato che voleva far ripristinare il mantenimento anche a carico della sua ex sua moglie in favore dei figli, dato che la stessa aveva un reddito proprio. Secondo la Corte però "il mantenimento cui ciascun genitore e' tenuto verso i figli, puo' ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita' da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita".
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