Con la sentenza n. 26058 depositata il 4 luglio scorso la sesta sezione penale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, ha stabilito che in caso di astensione da parte del giudice che boccia la richiesta di applicazione della pena su richesa delle parti, il pubblico ministero e l'imputato, possono legittimamente riproporre la domanda al nuovo giudice, purchè questa richiesta sia presentata prima dell'apertura del dibattimento. Come si legge infatti dalla parte motiva della sentenze "nulla impedisce che, dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui sia stato il dibattimento sia stato rinviato le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso giudice (dopo che il prima si è astenuto), sempre che ciò avvenga - hanno infine preciasato gli Ermellini - prima dell'apertura del dibattimento".
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