E' stata pubblicata, in data 11 aprile 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16, la Legge 5 aprile 2011, n.5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale".
Tale Legge consta di 26 articoli e, in particolare:
-    Il capo I del titolo I, con gli articoli dall'1 al 9, detta importanti modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991 n.10;
-    Il capo II del Titolo I, con l'articolo 10, riscrive l'articolo 36 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10 modificando le norme relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
-     Il capo III, sempre del Titolo I con gli articoli dall'11 al 15, detta disposizioni per la trasparenza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e per il contrasto alla corruzione
ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso;
-     Il titolo II, con gli articoli dal 16 al 19 contiene disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale e disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, di patrocinio legale e di procedimento amministrativo in materia di concessione edilizia;
-     Il titolo II, con gli articoli dal 20 al 26, detta le disposizioni finali.
Di seguito, si riportano, in larga sintesi, le principali innovazioni e/o modifiche apportate dalla L.R. n.05/2011:
Procedimento amministrativo (Titolo I Capo I)
La legge regionale n.10 del 1991 (che aveva recepito in Sicilia la legge nazionale n.241 del 1990) è stata profondamente rivista.

Tra le principali modifiche introdotte si possono evidenziare: una diversa regolamentazione dei tempi di conclusione del procedimento, il recepimento della normativa statale in tema di conferenza di servizi, la digitalizzazione della Pubblica amministrazione regionale attraverso l'attuazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e l'introduzione del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La nuova disciplina in tema di SCIA consente l'avvio immediato dell'attività, oggetto di segnalazione certificata, sin dalla data della sua presentazione all'amministrazione competente, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La Pubblica Amministrazione, nei 60gg successivi all'inizio dell'attività, esercita i necessari controlli per verificare la conformità dell'attività ai requisiti prescritti dalla legge.
Anche i livelli di tutela del cittadino sono stati ampliati con strumenti quali: la previsione di termini massimi di conclusione dei singoli procedimenti; l'introduzione di forme di responsabilità disciplinare, amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari inadempienti rispetto ai termini procedimentali; l'obbligo del risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione in ipotesi di inosservanza dolosa o colposa dei termini stessi.
E' fatto obbligo alle singole amministrazioni, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di procedere ad un riesame dei procedimenti di rispettiva competenza per individuare i tempi di conclusione degli stessi che non potranno essere superiori a 60 giorni per procedure ordinaria e di 150 giorni per procedure di particolare delicatezza o di maggiore complessità.
In caso di inerzia da parte delle competenti amministrazioni, nel termine sopraindicato, l'art. 2 comma 2 L.R. 5/2011, fissa il termine più breve di 30 giorni per la conclusione di tutti i procedimenti.
Tra le ulteriori novità apportate alla legge regionale 10/91 si segnala, infine, la disciplina in tema di silenzio assenso, conferenza di servizi e accesso alla documentazione amministrativa in relazione alla quale è stato effettuato un rinvio integrale alla legge 241/90 adeguando, gli istituti recepiti all'ordinamento regionale, ove strettamente necessario.
Sportello Unico per le Attività produttive. (titolo I Capo II)
 Il Capo II  ridefinisce la disciplina dello Sportello Unico per le Attività produttive per implementare l'avvio di nuove attività imprenditoriali. La Legge innova la disciplina del SUAP, adeguando la normativa contenuta nella legge regionale 10/2000, alle nuove disposizioni introdotte a livello nazionale dall'art. 38 del D.L. 112/2008 e dal D.P.R 160/2010.

Il SUAP sarà il soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività
Per quanto attiene alle procedure amministrative di competenza dei SUAP la legge rinvia al nuovo regolamento statale adottato con DPR 7/09/2010 n.160 e succ.modif. ed integrazioni.
Con decreto dell'Assessore per le Attività produttive verrà individuata la modulistica unificata e standard per tutte le amministrazioni coinvolte.
Misurazione della performance, trasparenza e innovazione tecnologica (titolo I Capo III-artt.11 e 12)
Con tali articoli sono recepiti i criteri e principi introdotti dal c.d. decreto Brunetta per ottenere il miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, nonché la crescita professionale del personale attraverso, l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività.
Viene, inoltre, disposto l'adeguamento degli Enti locali alle norme in tema di obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale dal momento dell'inserimento nei siti telematici degli enti.
L'attuazione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione è assicurato, anche mediante l'utilizzo dei siti informatici, per la diffusione dei dati relativi al bilancio, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni con incarichi di consulenza.
Sempre sui siti dovranno essere diffusi i moduli e i formulari necessari per la presentazione di istanze da parte del cittadino, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché l'elenco della documentazione da presentare o trasmettere insieme all'istanza.
Manuale sul corretto utilizzo dello stemma della Regione (art.14).
La Regione siciliana si doterà di un manuale con le norme e i criteri fondamentali per il rispetto, il corretto ed uniforme utilizzo del proprio stemma.
Il manuale, che dovrà essere adottato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, regolerà in modo organico e vincolante le modalità di utilizzo degli strumenti di comunicazione, dal logo all'impostazione grafica di carta intestata, buste da lettera, biglietti da visita, cover fax, etc.
Codice antimafia e anticorruzione (art.15)
Di grande rilievo è il recepimento del "Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione", noto come "Codice Vigna", adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514/2009, il cui scopo è quello di "contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso" all'interno delle pubbliche amministrazioni, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia.
Riordino e semplificazione normativa e dei procedimenti amministrativi (art.16)
Sul punto, la legge persegue l'obiettivo della certezza del diritto attraverso l'impegno della Giunta di Governo a effettuare un riordino normativo e un'attività di coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, mediante la presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, di uno o più disegni di legge annuali per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali.
Altro rilevante strumento di semplificazione amministrativa è costituito dall'introduzione della delegificazione dei procedimenti amministrativi, mediante l'adozione di regolamenti da emanarsi, con decreto presidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'apposita legge delega.
Modifiche in materia di rilascio della concessione edilizia (art.19)
    L'art.19 della L.R. 05/11 ha previsto la soppressione della Commissione edilizia comunale e la conseguente fissazione di termini più brevi per il rilascio della concessione stessa, non sussistendo più l'obbligo, in capo al responsabile del procedimento, di inoltro della proposta motivata di provvedimento alla citata Commissione per il relativo parere.
Misure di contenimento della spesa (art.20)
La legge prevede l'applicazione, anche agli enti locali e agli enti ed organismi dagli stessi controllati, delle misure di contenimento della spesa previste dall'art.17 della L.R. 12/05/2010 n.11.

Le innovazioni introdotte renderà necessaria l'adozione di modifiche procedurali da parte degli Enti Locali della Sicilia, per un'azione amministrativa conforme alle intervenute innovazioni legislative, nonché la revisione dei regolamenti e/o Statuti per il recepimento delle modifiche legislative.
Dr. Sgrò Antonina
Apri il pdf della Legge regionale 30 aprile 1991 aggiornata al 2011 - testo coordinato dalla Dott. Antonina Sgrò

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