Con la sentenza n. 20895/2011 la Corte di Cassazione allarga le maglie della fattispecie di "atti persecutori" prevista dall'art. 612-bis c.p, il neonato reato di matrice anglosassone introdotto nel nostro ordinamento nel 2009. Secondo i giudici di legittimità si pone in essere in un'ipotesi di "stalking condominiale" quando uno dei condomini perseguiti le altre abitanti dello stabile, in quanto donne, minacciandole di morte in ascensore o pedinandole. Secondo Piazza Cavour, il fatto che gli atti persecutori dell'uomo fossero rivolti nei confronti delle abitanti del condominio
è sufficiente a generare un senso di turbamento anche nelle altre donne abitanti del condominio. Respingendo il ricorso di un condomino, condannato per stalking dai giudici di secondo grado, la Corte ha infatti sostenuto che non per forza il reato di stalking si integri ai danni di una sola persona ma addirittura ben può integrarsi in danno delle abitanti di un intero condominio. Secondo la ricostruzione della vicenda, un uomo aveva l'abitudine di terrorizzare le vicine di casa, perseguitandole e minacciandole, in quanto donne. Tale circostanza è bastata ai giudici di Piazza Cavour per dichiarare la legittimità della configurazione del reato di stalking
: infatti ogni offesa in danno di una donna abitante del condominio turba in se ogni altra donna residente nello stabile. La Corte ha infine avuto modo di illustrare le sostanziali differenze tra la fattispecie prevista dall'art. 612-bis e l'art. 610 del codice penale: nel secondo caso, violenza privata, si ha una fattispecie nella quale, la violenza si sostanzia sia non solo nel costringimenti emotivi, come nello stalking, ma anche nella violenza fisica, obbligando la persona ad uno specifico comportamento.

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