Con sentenza n. 6714 del 2.5.2003 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato la domanda proposta da un impiegato di livello B2 contro il proprio datore di lavoro
Con sentenza n. 6714 del 2.5.2003 la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha rigettato la domanda proposta da un impiegato di livello B2 contro il proprio datore di lavoro (una SPA), diretta ad ottenere l'annullamento (ed in subordine la riduzione) di una sanzione disciplinare (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni) che gli era stata inflitta per essersi rifiutato di dattiloscrivere una nota, su richiesta di un superiore gerarchico.
Una sentenza, quella in esame, che si segnala per l'espresso richiamo a clausole generali di correttezza e buona fede del rapporto contrattuale fra datore di lavoro e lavoratore al pari di ogni singolo rapporto obbligatorio ex art. 1175 c.c.

Tali clausole, si legge nella sentenza, "non introducono nei rapporti giuridici diritti ed obblighi diversi da quelli legislativamente e contrattualmente previsti, ma sono destinate ad operare all'interno dei rapporti medesimi in funzione integrativa di altre fonti, con la conseguenza che rilevano soltanto come modalità di comportamento delle parti e (?) come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva".

Il richiamo a queste clausole di ampio respiro interpretativo consente al giudice di verificare la coerenza della fisionomia del contratto con i valori espressi nel rapporto.

Si tratta di considerazioni che i giudici della Cassazione hanno espresso nel valutare la legittimità del rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori.

Tuttavia, per dichiarare illegittimo il comportamento del lavoratore, che si era rifiutato di dattiloscrivere una nota (ed era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tre giorni) la Suprema Corte non fa ricorso ai tali principi, ma all'analisi della portata dello ius variandi consentito ai sensi dell'art. 2103 c.c. così come novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

L'illegittimità del diniego si evince dalla accessorietà delle mansioni inferiori rispetto a quelle di competenza (vengono citati i precedenti della Corte stessa) e dal fatto che le mansioni contestate non rientravano nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata.

"Tanto basta per ritenere ingiustificato il rifiuto di svolgere quelle mansioni" conclude la Corte.

E' però significativo che la Corte indichi la strada della correttezza e della buona fede ex art. 1175 come criterio dinamici di interpretazione e di giudizio.

Indicativa in tal senso è anche l'interpretazione dinamica del concetto di "mansione" alla quale si attiene quella parte della giurisprudenza che sostiene che mansione non è solo il livello di inquadramento in organico, ma la professionalità acquisita con il tempo valutata sulla base dei seguenti indici:

autonomia decisionale e responsabilità operativa
aspettative di carriera e di avanzamento professionale
prestigio sia interno che esterno all'azienda
coordinamento di altro personale
gerarchia nell'impresa


Sulla base del concetto suddetto di "mansione" è legittimo il rifiuto del lavoratore di prestare mansioni inferiori dequalificanti qualora il suo rifiuto rispetti il principio di buona fede ed esplicitamente il lavoratore si offra di prestare comunque la mansione precedente.

Va detto che, pur con questo accorgimento, il lavoratore è esposto comunque al rischio del licenziamento.

Ebbene, la giurisprudenza subordina la dichiarazione di illegittimità del licenziamento alla prova che la mansione sia veramente dequalificante.

L'onere della prova incombe sul lavoratore e non è facile riuscire a provare davanti al giudice di avere effettivamente subito una dequalificazione.

A tal fine sarà utile ricordare che anche la riduzione quantitativa delle mansioni costituisce dequalificazione, qualora il ridimensionamento dell'area operativa del dipendente si traduca in un progressivo deterioramento del suo bagaglio culturale ed in un graduale "appannamento" della sua professionalità (Cass. 4.10.1995 n. 10405; Cass. 13.8.1991 n. 8835).

Gli interessi contrapposti non sono, dunque, le esigenze dell'impresa ed il diritto all'inquadramento livellare del lavoratore, ma le esigenze dell'impresa e la libertà e la dignità dei lavoratori sulla base delle priorità indicate dalla L.300/70.

Si spiegano, in tal senso, i profili risarcitori del danno biologico (cfr. Cass. Sez. lavoro 9.4.2003 n. 5539), del danno alla vita di relazione, del danno patrimoniale da perdita di chances (Trib. Di Milano 22.2.2000, in Riv. Critica Dir. Lav., 2000, 446), del danno alla dignità intesa come sviluppo o possibilità di ulteriori ricollocazioni. (Pret. Milano 11.3.1996 in Riv. Crit. Del Lavoro 1996, 677).

Il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori può, inoltre, essere giustificato ex art. 1460 c.c., purchè la reazione risulti proporzionata e conforme a buona fede (Cass. 26.6.1999 n. 6663) e comporta la condanna del datore a rimuovere gli effetti che derivano dal provvedimento illegittimo (Cass. 27.4.1999 n. 4221) .

Va detto, infine, che è legittima l'assegnazione a mansioni inferiori ove prevista dalla legge a tutela di interessi prevalenti di categorie più deboli (cfr.art. 4 comma 4 L.1204/72 per le lavoratrici madri; art. 4 comma 4 L.68/99 a tutela dei disabili;per il riassorbimento di personale ritenuto precedentemente eccedente: art. 4 comma 11 L. 223/91; per motivi sanitari : art. 8 commi 2 e 3 L. 277/91).

La giurisprudenza ammette, inoltre, eccezionalmente, le mansioni inferiori qualora siano disposte per evitare il licenziamento del personale e purchè siano consensuali, in casi di ristrutturazione aziendale (Cass. 21.12.2001 n. 16106) ovvero qualora siano temporanee e dettate da esigenze straordinarie di emergenza o di forza maggiore.

Nel primo caso prevale il diritto al lavoro al diritto alla tutela del mantenimento della professionalità acquisita, ma datore di lavoro e lavoratore si devono espressamente accordare in tal senso.

Le considerazioni che precedono rilevano anche in materia di pubblico impiego che, com'è noto, si ispira, a seguito della privatizzazione e della introduzione del contratto individuale, ai medesimi principi. (art. 52 D.Lvo 165/2001)

(di Simona Falconieri)

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