Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 3666 del 13 maggio, fornisce chiarimenti in merito alle comunicazioni obbligatorie cui sono tenuti i datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari. L'attuale disciplina dispone che l'obbligo previsto dall'art. 22 comma 7 del T.U. n. 286/98 - concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero - è assolto con la comunicazione unificata, secondo le modalità stabilite dal D.M. 30 ottobre 2007, mentre, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il contratto
di soggiorno (mod.Q), indicando anche la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assumendo l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello stesso nel Paese di provenienza. Il Dicastero precisa che, recentemente, gli standard del sistema adottati con il citato decreto interministeriale sono stati implementati, comprendendo anche i dati finora riportati nel "modello Q", tuttavia, si legge nella circolare, tale semplificazione sarà applicata, in questa prima fase, a titolo sperimentale con la conseguenza che la comunicazione obbligatoria non sostituirà il modello Q che dovrà ancora essere trasmesso dal datore di lavoro in caso di nuova assunzione. Nella circolare si comunica inoltre che sono comunque in corso di realizzazione gli adeguamenti del sistema che consentiranno la definitiva sostituzione del modello Q con le comunicazioni obbligatorie.

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