La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10731/2011, ha affermato che è sospeso l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili nei sei mesi successivi all'ultimo licenziamento per le aziende che abbiano avviato la procedura di mobilità. Infatti, come stabilito dall'articolo 3, comma 5, L. n. 68 del 1999, gli obblighi di assunzione obbligatoria sono sospesi, tra l'altro, per la durata della procedura di mobilità, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge (un anno in base all'art. 15, L. 264/1949, successivamente ridotto a sei mesi dall'art. 6, D.Lgs. 297 del 2002). Nel caso di specie viene quindi respinta la domanda della lavoratrice disabile, volta all'assunzione, poichè l'avviamento della stessa era intervenuto durante la sospensione dell'obbligo, derivante dalla procedura di mobilità. Inoltre i giudici di legittimità ritengono che, nel caso di procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della L. n. 223 del 1991, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale.

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