Il coniuge, obbligato a corrispondere lassegno di
divorzio allex moglie, non può esimersi da tale adempimento lamentando difficoltà economiche quando sia accertato che abbia effettuato spese voluttuarie. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 17916/2003) precisando che la lamentata difficoltà economica dellobbligato deve essere provata con estremo rigore e che non può ritenersi giustificato linadempimento, anche solo parziale, del versamento dellassegno quando, anche di fronte a un tracollo finanziario del marito, è provato che lo stesso abbia sostenuto notevoli spese per consumi non necessari. Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato la condanna per la
violazione degli obblighi di assistenza familiare, inflitta a un uomo che aveva negato lassegno allex coniuge affermando difficoltà economiche ma che, nel contempo, aveva acquistato, per la figlia, telefonini cellulari, ricariche, viaggi e diversi scooter.