Le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 17386 depositata il 5 maggio 2011 hanno stabilito che, per calcolare la pena edittale, ai fini della verifica della facoltatività dell'arresto in flagranza (artt. 381 e 379 c.p.p.), e più in generale per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari (art. 278 c.p.p.), non si deve tener conto della recidiva reiterata. Il massimo consesso penale di Piazza Cavour ha osservato che "la recidiva, nelle ipotesi in cui comporta un aumento della pena superiore ad un terzo, determina certamente gli effetti propri di una circostanza aggravante ad effetto speciale (secondo il principio enunciato da queste Sezioni Unite - con specifico riferimento alla recidiva di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen….) il che non è assolutamente incompatibile con la natura di "circostanza inerente alla persona del colpevole" che il legislatore (art. 70 cod. pen.) ha espressamente attribuito alla recidiva (in genere)". Dopo aver illustrato le varie soluzione giurisprudenziali che, nel corso degli anni avevano o meno conferito rilevanza alla recidiva reiterata, le Sezioni Unite hanno risolto il caso, enunciando il seguente principio di diritto: "nel computo della pena edittale, ai fini della verifica della facoltatività dell'arresto
in flagranza, e più in generale per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata".
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