Con la sentenza n. 9619 depositata il 2 maggio 2011, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro ha stabilito che in caso di illegittimo trasferimento del dipendente, con conseguente declaratoria di nullità del provvedimento adottato dal datore, il risarcimento del danno non patrimoniale può ben essere liquidato in via equitativa. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, in primo grado, il Tribunale di Torino, nel 2006, respingeva la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la dichiarazione di invalidità del trasferimento dall'unità produttiva. Veniva inoltre respinta la contestualre domanda di risarcimento del danno morale e biologico per il presunto comportamento antisindacale della datrice di lavoro. Il lavoratore impugnava quindi la sentenza
di primo grado e la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, non ritenendo sussistenti le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103", dichiarava la nullità del trasferimento in questione con la conseguente condanna dell'appellata a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l'illegittimo trasferimento. Su ricorso per cassazione proposto dalla datrice di lavoro, la Corte, rigettando i tre motivi di ricorso e quindi confermando la declaratoria di nullità del licenziamento
, confermava inoltre la legittimità della liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale, precisando quando segue: "la censura - si legge dalla parte motiva della sentenza - non è fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all'accertamento operato dal giudice di merito circa la necessità del ricorso ai criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr. Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilità di procedere in via equitativa alla liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo)".
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