L'INPS, con messaggio n. 8959/2011 fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento di un supplemento su pensione in totalizzazione ricordando che, con direttiva del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 2 marzo 2006, è stato chiarito che "la pensione in totalizzazione costituisce un'unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale". Sulla base di tale dettato, si ritiene che la disciplina sul supplemento di pensione trovi applicazione anche per le pensioni in totalizzazione con la conseguenza che, il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento. Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare qualsiasi collegamento tra la contribuzione accreditata successivamente alla liquidazione della pensione e una gestione compresa nella pensione in totalizzazione.

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