Il 27 maggio scorso il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 marzo 203, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione. L'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), modificando le preesistenti disposizioni che recano i princìpi ai quali è subordinato il giudizio di idoneità alla balneazione, introduce condizioni più restrittive rispetto al testo preesistente per quanto concerne la percentuale di conformità dei campioni e per quanto riguarda la necessità di mettere in atto interventi di risanamento per porre rimedio a situazione di ripetuto o rilevante inquinamento
. Tali modifiche si resero necessarie a seguito dell'apertura di una procedura comunitaria di infrazione, chiusa dopo l'emanazione di tale norma correttiva. Esse, pur consentendo un migliore recepimento della norma comunitaria, tuttavia hanno di fatto creato, inserendosi nella preesistente normativa, un'indeterminatezza per quanto riguarda le misure di gestione da attuare in quelle zone non idonee alla balneazione, a seguito di un esito sfavorevole di analisi, svolte su campionamenti effettuati nel corso di una stagione balneare. Ad oggi, pertanto, l'applicazione della normativa vigente comporta il divieto di balneazione, per un intero anno, in zone balneari le cui acque risultano inquinate a seguito di episodi occasionali e non ripetuti nel tempo, con ripercussioni negative sull'attività turistico-balneare. La finalità del decreto-legge convertito è di rendere tali zone nuovamente idonee alle balneazione nella stagione successiva al giudizio di non balneabilità, a fronte di esito favorevole di due analisi da eseguire a partire dal mese precedente l'apertura della stagione balneare, al fine di garantire comunque la salvaguardia della salute. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione i campionamenti devono essere effettuati ogni dieci giorni nel periodo di massimo affollamento.
Qualora siano rilevati almeno due campioni con esito sfavorevole si procede alla revoca immediata dell'idoneità. Nulla è mutato per quanto riguarda le zone dove il persistere dell'inquinamento rende indispensabile procedere ad azioni di risanamento, seguite dal monitoraggio per un intero periodo di campionamento prima di consentirne nuovamente l'utilizzo ai fini della balneazione.

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