Con la circolare n. 15 del 22 Febbraio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito dei chiarimenti afferenti la procedura della fruizione del congedo straordinario per la frequenza dei corsi per dottorati di ricerca e problematiche connesse. La normativa di riferimento risale alla precedente C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, all'art. 52 comma 57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università). Da tale normativa si evince quanto segue:
-   la concessione del congedo straordinario non e subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
-   la  richiesta di congedo non e commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato,
-    il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità,
-   il periodo di congedo straordinario e utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.
    
Ulteriori chiarimenti forniti con la circolare 15/2001.
Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso: il Ministero precisa che che l'art.  2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi.   Il personale interessato potrà richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa
per motivi di studio di cui al comma 2 dell' art. 18 del CCNL comparto scuola.

Congedo al personale con nomina a tempo determinato
  Il CCNL/2006 stabilisce che al personale assunto a tempo determinato per supplenza annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in materie di assenze compete lo stesso trattamento del  personale di ruolo.
  Ne consegue che anche a tale tipologia di personale vanno applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca.
Il Ministero però ribadisce che tali disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità  sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
  Su tale ultima questione noi siamo di parere difforme e riteniamo che anche al personale supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche competa il mantenimento della retribuzione nell' ipotesi in cui non vi sia corresponsione della borsa di studio da parte dell'Università che ha concesso il dottorato di ricerca.
Invitiamo pertanto il personale interessato a rivolgersi al nostro studio legale per l'assistenza nel portare avanti la controversia

con il Ministero anche in via giudiziale.
 
Prof. Raffaele Manzoni
Studio di consulenza scolastica ed assistenza legale Via Roberto Falvo,20 80126 Napoli
Tel. 0815702736 - 3392749936 - 0815576233
E-mail: raffaele.manzoni@libero.it
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