Cassazione: ammissibilitą dell'opposizione in caso di pagamento parziale decreto ingiuntivo
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6514/2007) ha stabilito che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non č ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilitą o di validitą del decreto medesimo ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non gią solo a quella anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che conseguentemente "il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, la eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare totalmente il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterioritą dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione, sostituendo all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito". La Corte ha infatti precisato tale principio trova "riscontro nell'articolo 653 comma 2 Cpc, secondo cui 'se la opposizione č accolta solo in parte, il titolo esecutivo č costituito esclusivamente dalla sentenza'".