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Data: 18/03/2005
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

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Cassazione: Natura previdenziale del rapporto di lavoro degli l.s.u.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 3508/2005) hanno stabilito che tra P.A. e lavoratori socialmente utili (l.s.u.) si instaura un rapporto di natura previdenziale, "che viene disciplinato da una legislazione volta a garantire al lavoratore diritti, che trovano il loro fondamento nel disposto dell'art. 38 Cost.; il che impedisce al suddetto lavoratore, impegnato in attivit� presso le amministrazioni pubbliche, la rivendicazione nei confronti di dette amministrazioni di un rapporto di lavoro subordinato e dei suoi conseguenziali diritti". I Giudici della Corte hanno inoltre precisato che "il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attivit� per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non pu� riconoscersi natura retributiva, ma come si � gi� detto natura previdenziale". Inifne la Corte ha evidenziato che "sulla base della normativa dettata dal d.lgs. 468/1997 poi modificata come detto dal d.lgs. 81/2000 le attivit� socialmente utili possono essere svolte per l'esecuzione di progetti attuati da enti pubblici (oltre che da soggetti privati e societ� miste); progetti affidabili per la loro realizzazione ad altri enti attraverso il coinvolgimento di soggetti inoccupati e disoccupati, cui vengono riconosciuti alcuni emolumenti (condizionati alla prestazione di attivit� lavorative) espressamente regolati dalla legge non in quanto oggetto di un contratto di lavoro subordinato, ma come obblighi dell'ente pubblico scaturenti da un rapporto giuridico di carattere previdenziale che, come � stata evidenziato, trova fondamento nell'art. 38 Cost., perch� diretto alla soddisfazione di un interesse sociale, quale quello della tutela contro la disoccupazione".


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