Cassazione: equa riparazione e durata della correzione dell'errore materiale
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 297/2005) ha stabilito che "il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza � stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare, come gi� detto, con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volont� del giudice come gi� risulta espressa nella sentenza" e che, di conseguenza "il giudice, ai fini dell'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, � tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza".
Infine i Giudici del Palazzaccio hanno inoltre evindenziato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 89 del 2001, nell'accertare la violazione, il giudice deve considerare "la complessit� del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonch� quella di ogni altra autorit� chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".