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Data: 11/11/2004
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

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Cassazione: istanza di rimborso presentata in ritardo esclude il ricorso al Giudice

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 6254/2004) ha stabilito che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto non preceduto cio� da atto impositivo, ha l'onere di presentare all'Intendente di Finanza (oggi D.R.d.E.) nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale � stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inessitenza totale o parziale del relativo obbligo. I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, pu� essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza della formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicch� devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso ai sensi e nel termine di cui all'art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973".


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