Cassazione: liquidazione del danno equitativa anche nell'arbitrato
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6931/2004) ha stabilito che anche in sede di arbitrato, il danno pu� essere liquidato in via equitativa.
I Giudici del Palazzaccio, nella decisione, hanno precisato che nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale, qualora le parti concordemente e pacificamente abbiano fatto riferimento "alla natura rituale del lodo ed all'applicazione delle regole processuali civili attualmente vigenti per la risoluzione della loro vertenza, vanno richiamati al riguardo i principi giurisprudenziali di questa Corte in tema di accertamento e liquidazione del danno" e che "il giudice pu� addivenire alla liquidazione dei danni in via equitativa, tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l'impossibilit� della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficolt� di compiere una precisa quantificazione".