Privacy: accesso gratuito ai dati personali tenuti dalle banche
Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 3/9 novembre 2003) ha reso noto che le banche non possono chiedere ai loro clienti compensi per la consegna di documenti contenenti informazioni personali che li riguardano.
L'Autorit� ha evidenziato che l'art. 13 della L. 675/1996 e l'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 "obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalit� idonee a renderli agevolmente comprensibili".
Nel provvedimento il Garante, ribadendo il principio sulla gratuit� dell'accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, ha accolto il ricorso di un cittadino al quale il suo istituto di credito aveva chiesto un compenso per ricercare e produrre i documenti da essa detenuti contenenti le informazioni personali che lo riguardavano.