Utility giuridiche on line

 
 
[Torna alla home] [Tutte le notizie]

Data: 23/10/2003
Notizia inserita da: Cristina Matricardi

Home | Prima pagina | Cronaca | Economia | Politica | Esteri

Calcolatrice interessi | Danno biologico | Tassazione atti  | Prendi le notizie  |  Recensioni

Cassazione: il ginecologo deve informare la paziente di eventuali carenze dell'ospedale

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 1131672003) ha stabilito che il ginecologo di fiducia, pur non essendo responsabile delle carenze della struttura ospedaliera, presso la quale svolge le funzioni di medico ospedaliero, n� delle condotte colpose di altri dipendenti dell'Ente, ha tuttavia l'obbligo di informare il paziente dell'eventuale, anche se solo contingente, inadeguatezza della struttura presso la quale lo stesso � ricoverato (tanto pi� se la scelta sia effettuata in ragione proprio dell'inserimento del medico di fiducia in quella struttura pubblica) e di prestare allo stesso ogni attenzione e cura che non siano assolutamente incompatibili con lo svolgimento delle proprie mansioni di pubblico dipendente. I Giudici hanno precisato che "dovere del medico che abbia partecipato all'intervento in ragione di un rapporto professionale diretto con il paziente, di adoperarsi comunque per il raggiungimento del risultato al di l� della sua estraneit� alla insufficienze della struttura in cui abbia operato, ed anzi tenendone conto al fine di conformare la propria condotta al raggiungimento dell'obiettivo costituito dall'esito favorevole dell'intervento". I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre ribadito che in tema di responsabilit� professionale del medico-chirurgo compete al medico, tutte le volte che il caso affidatogli non sia di particolare complessit�, provare che l'insuccesso del suo intervento � stato incolpevole e non al paziente dimostrarne la colpa.


Altri contenuti

    

 

 Contatti