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La regola del "possesso vale titolo"

Il possesso vale titolo è un modo di acquisto della proprietà che si fonda sulla buona fede e sulla presenza di un titolo astrattamente idoneo

Usucapione speciale

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Il possesso vale titolo è anche denominato usucapione speciale o acquisto a non domino.

La sua disciplina è contenuta nell'articolo 1153 c.c., che contiene la regola in base alla quale il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui se ne impossessa attraverso la consegna materiale, purché sia in buona fede e la traditio (consegna) avvenga in forza di un "titolo astrattamente idoneo".

Possesso vale titolo e diritti reali limitati

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Prima di analizzare i requisiti necessari per l'operatività dell'usucapione speciale di cui trattasi, è opportuno effettuare alcune precisazioni.

In primo luogo, nell'eventualità che gravino sulla cosa uno o più diritti reali limitati, l'acquisto a non domino ne determina l'estinzione, a meno che l'acquirente fosse a conoscenza della loro esistenza o potesse comunque venirne a conoscenza usando l'ordinaria diligenza.

Conflitto tra più acquirenti dello stesso bene

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In secondo luogo, in caso di conflitto fra più acquirenti dello stesso bene mobile, la regola ora esposta vale anche per dirimere il conflitto: acquista la proprietà quello tra gli acquirenti che per primo ha conseguito in buona fede il possesso della cosa (cfr. art. 1155 c.c.).

Per i beni immobili e per quelli soggetti a registrazione, invece, non potendo operare la regola "possesso vale titolo", il conflitto è risolto diversamente: acquista la proprietà il soggetto che trascrive per primo e l'acquisto del trascrivente più solerte rimane a titolo derivativo.

I requisiti per l'acquisto a non domino

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Dall'attenta lettura dell'articolo 1153 c.c., emerge che i requisiti essenziali ai fini dell'operatività della c.d. usucapione speciale sono:

  • il possesso,
  • la buona fede (nella particolare accezione che stiamo per vedere),
  • l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo.

Possesso

Per quanto riguarda il possesso, è opportuno precisare che, per l'applicabilità della regola de quo, esso può avere ad oggetto esclusivamente beni mobili non registrati e non anche immobili, universalità di mobili o mobili iscritti in pubblici registri.

Buona fede

Altro requisito essenziale è la buona fede dell'acquirente. Come è stato approfondito nella trattazione specifica, essa consiste nell'ignoranza di ledere un diritto altrui (che, però, non sia determinata da colpa grave), è presunta e basta che sia stata presente al tempo dell'inizio del possesso stesso.

In tale sede, tuttavia, bisogna chiarire la peculiare accezione che assume la buona fede dell'avente causa: essa, difatti, deve intendersi nel senso che quest'ultimo deve ignorare che il suo dante causa non era il proprietario. La norma in esame tende a proteggere, oltre alla sicurezza dei traffici giuridici (come l'usucapione in generale), il legittimo affidamento dell'acquirente, che, al momento della consegna della res, si era fondato sull'apparenza di titolarità del suo dante causa.

A conferma della considerazione che beneficiario della tutela dell'art.1153 c.c. è l'acquirente e non l'alienante vi sono, da un lato, la circostanza che l'art. 1479 c.c. prevede la possibilità che quest'ultimo preferisca di non giovarsi della regola medesima, decidendo di chiedere la risoluzione del contratto traslativo e, dall'altro lato, il fatto che il proprietario reale può rivalersi sul proprietario apparente (alienante) e non già sull'acquirente.

Titolo astrattamente idoneo

Occorre soffermarci, ora, sull'ultimo requisito indispensabile per l'avverarsi dell'usucapione speciale: l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo, nel senso che il dante causa non è davvero il titolare del diritto che si intende trasferire e, quindi, il titolo sarà solo "astrattamente" idoneo al trasferimento medesimo, poiché l'effetto traslativo sarà precluso proprio dalla menzionata assenza di legittimazione.

Non potendosi avere effetto traslativo, appunto perché nessuno può realmente trasferire un diritto che non ha, ma restando la necessità di tutelare il legittimo affidamento dell'acquirente, al legislatore non restava altro che introdurre questa particolare ipotesi di acquisto a titolo originario.

E' da precisare, tuttavia, che, ai fini dell'operatività dell'acquisto a non domino in commento, il titolo non deve essere nullo, ossia non deve presentare vizi talmente gravi da essere insanabili.

Secondo l'impostazione prevalente, comunque, i negozi "caducabili" (ossia che possono venir meno a seguito di annullamento o di rescissione) ma produttivi di effetti sono da considerarsi "idonei" a tal fine.

Il disponente, infatti, è "non domino" o perché non ha mai acquisito il diritto oppure perché è divenuto tale soltanto successivamente, in particolare in quanto il suo titolo di acquisto è stato posto nel nulla con effetti retroattivi.

Data: 14 luglio 2020