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Unioni civili e congedo: tutto quello che c'è da sapere

Unioni civili, legge 104 e congedo: dopo la novità tutte le informazioni e le procedure necessarie per capire come avere diritto a permessi e congedi.
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Unioni civili: il diritto a permessi e congedi

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La legge 20 maggio 2016 n. 76, passata alla storia come la legge Cirinnà per la senatrice Monica Cirinnà che ne è stata promotrice e prima firmataria, ha introdotto il riconoscimento giuridico anche di coppie formate dallo stesso sesso, stabilendone diritti e doveri reciproci.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 5 giugno del 2016 con una “coda�? di tre decreti legislativi la cui attuazione è avvenuta nel corso del 2017.

Subito dopo i decreti attuativi è stata la volta del recepimento da parte degli enti di tutte le disposizioni volte ad equiparare i diritti e i doveri delle unioni civili ai matrimoni. Tra questi i permessi e i congedi.

Unioni civili e congedi

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Il messaggio dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale n. 2545/2017 ad esempio, ha stabilito chiaramente le procedure informatiche per la presentazione delle domande per permessi 104 e per congedo straordinario per assistenza a familiari disabili gravi anche in caso di unioni civili.

L'istituto ha specificato che le procedure informatiche per l'invio con modalità telematica per il congedo straordinario dei lavoratori dipendenti del settore privato sono state corrette e implementate prevedendo anche le unioni civili.

I permessi per 104 potranno quindi essere presentati anche da chi si è unito civilmente o è convivente di fatto potendo in questo modo assistere il convivente o il compagno con disabilità in situazione di gravità.

Allo stesso modo l'Inps ha chiarito che l'invio telematico delle domande di congedo straordinario potrà essere presentata anche dagli uniti civilmente dal momento che è stata integrata la possibilità.

Unioni civili in Italia

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Questa sulle domande per via telematica è stata solo una delle ultime circolari emanate dall'Inps volte a chiarire diritti e doveri di conviventi e di parti delle unioni civili.

Nel corso degli ultimi mesi l'istituto è infatti intervenuto chiarendo tutta una serie di punti come i permessi, i congedi e altri diritti introdotti dalla legge sulle unioni civili.

Permessi sì ma non per i parenti

La circolare 38/2017 dell'Inps aveva già chiarito che i tre giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza a familiari disabili poteva essere richiesta anche da una delle parti di una unione civile o di un convivente di fatto grazie alla legge 76/2016.

La stessa circolare però, specificava che i tre giorni di permesso non potevano essere concessi per l'assistenza ai parenti del compagno perché la legge 76/2016 non aveva fatto alcun richiamo all'articolo 78 del Codice civile sul rapporto di affinità tra le due parti dell'unione civile.

La reversibilità della pensione

Ai fini previdenziali il componente dell'unione civile è un coniuge a tutti gli effetti. Il messaggio 5171 del 21 dicembre 2016 dell'Inps ha chiarito che per effetto della legge Cirinnà le unioni civili hanno tutte le tutele e tutti i diritti stabiliti dal matrimonio.

L'istituto di previdenza infatti richiamando il comma 20 della legge ha sottolineato come questo stabilisca che «per assicurare l'effettività della tutela dei diritti, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Per effetto di questa disposizione, quindi, il componente dell'unione di fatto potrà beneficiare di tutte le disposizioni di legge previste in materia pensionistica per i superstiti, compresa la pensione di reversibilità e quella indiretta.

Secondo le disposizioni previste dalla legge quindi al componente dell'unione civile rimasto in vita spetterebbe il 60% del trattamento maturato o goduto dal deceduto.

In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà inoltre versare al partner del deceduto il trattamento di fine rapporto e l'indennità relativa al preavviso.

Purché ovviamente la coppia abbia opportunamente presentato la certificazione attestante la costituzione dell'unione.

Ferie e congedi matrimoniali

La coppia unita civilmente avrà anche diritto a congedo e ferie matrimoniali dal momento che l'uso della parola matrimonio, come riportato dalla legge va estesa anche all'unione civile.

Allo stesso modo è applicabile alle unioni civili anche l'articolo 12 del Dpr 917/86 riguardante le detrazioni per il coniuge a carico.

Il componente dell'unione civile avrà inoltre diritto al congedo biennale previsto dall'articolo 42 della legge 104/92 comma 5bis riguardante l'assistenza al coniuge convivente con handicap in situazione di gravità accertata.

Unioni civili e ristrutturazioni

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Anche l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione riguardante la detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute da una delle due parti di una unione civile.

Con la Risoluzione 64/E del 28 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente non proprietario dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione.

Secondo il Fisco la detrazione è possibile perché la disponibilità dell'immobile è insita nella convivenza stessa.

La risoluzione riporta testualmente: «La legge 76/2016 ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale rilevando un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune. Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono pertanto detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi».