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Giurisprudenza sull'assegno circolare

Una raccolta delle massime più significative in tema di assegno circolare

Vedi anche:

Cassazione civile Sezione II sentenza del 20/03/2017 n. 7093

Il documento che può costituire principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c. e consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta di un contratto che richiede la forma scritta “ad substantiam� deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo. Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che un assegno circolare potesse costituire principio di prova scritta perchè proveniente dalla controparte datoc he sottoscritto dalla stessa "a girata".

Cassazione civile Sezione I sentenza del 05/04/2016 n. 6560

La responsabilità della banca che ha consentito l'incasso di un assegno bancario a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Alla luce dei principi esposti la banca è tenuta, in via generale, ad una condotta diligente improntata alla conformità alle regole che presidiano la circolazione e l'incasso dei titoli in virtù di un obbligo professionale reciprocamente applicabile anche nei rapporti tra istituti bancari. Dunque la responsabilità della banca che abbia erroneamente consentito la riscossione, anche senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di un falso prenditore, rileva esclusivamente nel rapporto fra questa e l'intestatario effettivo dell'assegno.

- Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2015 n. 10534  

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 della legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, preesistente, specifico e volontariamente assunto, nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, sì da assicurare che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ..

- Tribunale di Roma, sez. VIII, 1 giugno 2013 n. 11973

Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta, ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 - in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento - la mera rilevabilità dell’alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.

- Corte d'appello di Roma, sez. II, 16 settembre 2010 n. 3623

La banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all’ordinatario esattamente individuato.

- Cassazione penale, sez. II, 3 giugno 2010 n. 26061

Integra il delitto di cui all'art. 12 l. n. 197 del 1991 l'indebita utilizzazione di assegni circolari, quando essi siano utilizzati non già nella loro normale funzione di titoli di credito, bensì quale strumento indebito ed artificioso di pagamento, sostitutivo della moneta al pari di una carta di credito od altro documento similare.

- Cassazione civile, sez. I, 24 settembre 2009 n. 20543

In tema di assegni circolari, la banca - che è tenuta a accertare la serie continua di girate ai sensi dell'art. 38 r.d. n. 1736 del 1933 - qualora il titolo venga girato da un ente collettivo (nella specie: un ufficio postale) non è tenuta a svolgere ulteriori accertamenti sull'effettiva esistenza e sulla esatta denominazione dell'ente, laddove l'apparenza, rappresentata dal significativo elemento della identità delle firme di colui che appaia rappresentante dell’ente medesimo, non induca a mettersi in sospetto.

- Tribunale Milano 15 febbraio 2008

Integra la fattispecie di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal prenditore, e quindi viola il precetto dell'art. 43 l. assegni, l'accredito su un conto corrente non intestato al beneficiario dell'importo di un assegno non trasferibile, pur regolarmente girato per l'incasso dal soggetto legittimato (nella fattispecie, dal legale rappresentante della società beneficiaria).

- Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 1992 n. 1904

Il prenditore di un assegno circolare, cui venga rifiutato il pagamento pur in mancanza di eccezioni riguardanti il titolo di credito, è legittimato ad agire "in executivis" nei confronti del debitore cartolare.

- Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 1979 n. 77

Qualora l'assegno circolare mancante di uno o più dei requisiti richiesti dall'art. 83 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, e che sia stato successivamente riempito dal prenditore, venga girato ad un terzo, l'invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono a conoscenza della causa di invalidità e non, quindi, dei terzi di buona fede che hanno ricevuto il titolo dopo il riempimento.

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