Sei in: Home » Guide Legali » Regime patrimoniale della famiglia » impugnazione del fondo patrimoniale

impugnazione del fondo patrimoniale

Il regime patrimoniale della famiglia
Disciplinato agli artt. 167 ss. del codice civile, il fondo patrimoniale è un complesso di beni - immobili, mobili registrati, titoli di credito - stanziati per la soddisfazione delle necessità afferenti alla vita coniugale e familiare. Retaggio dello storico istituto della "dote", il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi - al momento del matrimonio oppure in seguito -, o anche da un terzo (un genitore, un parente o altra persona in qualsiasi modo legata alla coppia); in ogni caso, la proprietà dello stesso spetta a entrambi i partner, mentre non muta la titolarità dei singoli beni vincolati nel fondo. Il fondo patrimoniale cessa i suoi effetti in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio (purché non vi siano figli minori) e non trova applicazione nelle convivenze di fatto. 

Caratteristica essenziale del fondo patrimoniale è la sua separazione dal resto delle proprietà di ciascun coniuge. Come avviene per le società dotate di personalità giuridica, quindi, i creditori dei titolari del fondo non possono aggredire i beni facenti parte del fondo stesso - se non per debiti contratti nell'interesse precipuo della famiglia, e negli altri casi in cui è ammessa l'impugnazione del fondo...

L'impugnazione del fondo patrimoniale


Per evitare che il fondo patrimoniale possa essere utilizzato da imprenditori e titolari di società come uno "schermo", un escamotage per sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività professionale, il legislatore ha previsto alcune ipotesi di impugnabilità dello stesso ed ha approntato meccanismi atti a "facilitare" la soddisfazione dei creditori nei casi in cui si sospetti che il fondo sia stato costituito con intento frodatorio.

In generale, è consentita l'impugnazione del fondo patrimoniale - o meglio della sua costituzione - da parte dei creditori con titolo anteriore alla costituzione del fondo stesso, i quali possono esercitare l'azione revocatoria fallimentare - entro i 2 anni successivi alla costituzione del fondo - o la revocatoria ordinaria - entro 5 anni. Anche per i debiti contratti successivamente, tuttavia, il legislatore tutela la buona fede del creditore il quale ignori la "natura non familiare" dell'obbligazione, e quindi pone a carico dei titolari del fondo l'onere di provare che la stessa obbligazione era destinata alla soddisfazione di bisogni del tutto estranei ai bisogni della famiglia.

Ricordiamo, infine, che stando agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, il fondo patrimoniale non può essere aggredito dal Fisco, a meno che - al solito - non si tratti di debiti sorti per la cura delle esigenze della famiglia (Cfr. Cass. sent. n. 15862 7 luglio 2009 e Commissione Tributaria di Milano n. 437 20 dicembre 2010).