Competenza per materia
Dal punto di vista della competenza per materia, le controversie individuali di lavoro individuate dall'art. 409 c.p.c. sono decise:
in primo grado, dal Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro; in secondo grado, dalla Corte d'Appello in funzione di giudice del lavoro, ma in composizione collegiale.Sia per il Tribunale che per la Corte d'Appello sono istituite delle apposite Sezioni (che non costituiscono degli uffici giudiziari speciali) destinate alla trattazione delle cause di lavoro.
Per le controversie indicate dall'art. 409 c.p.c., vale la regola di competenza generale per cui, quale che sia il valore, la loro
Una volta eccepita o rilevata l'incompetenza, il giudice adito rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro e fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro cui le parti sono tenute a riassumere la causa con rito speciale (art. 428, comma 2, cp.c.).