Il risarcimento del danno materiale da circolazione stradale

L'utente della strada vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno.

Tale risarcimento va richiesto o direttamente alla propria compagnia di assicurazione (in caso di indennizzo diretto; artt. 148 e 149 codice delle assicurazioni private) o alla compagnia di assicurazione avversaria (in caso di rc auto ordinaria; artt. 2043 e 2056 codice civile).

Lo scopo dell'obbligo di risarcimento del danno che il nostro ordinamento pone in capo al responsabile civile è quello di consentire alla vittima di tornare alla condizione patrimoniale antecedente l'incidente (in questo senso anche Giudice di Pace di Bari, sentenza n. 7091 del 21 Settembre 2010). L'ordinamento riconosce dunque esplicitamente in capo al danneggiato il diritto all'integrale ristoro della perdita subita, ma implicitamente anche pone il divieto in capo allo stesso soggetto di lucrare sfruttando indebitamente il meccanismo del risarcimento del danno.

In tema di risarcimento del danno materiale la vittima ha due possibilità: o richiedere il risarcimento del danno in forma specifica (cioè lasciare che sia direttamente l'assicurazione a riparare il mezzo oppure presentare fattura di riparazione dell'autovettura chiedendone l'integrale rimborso) o chiedere il risarcimento del danno per equivalente.