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SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), introdotta dal Dl n. 78/2010 in sostituzione della DIA, è una comunicazione, da presentare al comune di competenza prima di effettuare alcune tipologie di interventi edilizi

In che cosa consiste la SCIA

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La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è essenzialmente una comunicazione che va presentata al Comune di competenza prima di eseguire interventi edilizi su un immobile. E' stata introdotta dall'art. 49, comma 4 bis, del Dl n. 78/2010 in sostituzione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) e la sua disciplina, oggi contenuta negli articoli 22 e 23 del TU Edilizia (DPR 380/2001) è stata sottoposta a due importanti interventi che ne hanno modificato i tratti in maniera incisiva: il "decreto Scia 1" (d.lgs. n. 126/2016) e il "decreto Scia 2" (d.lgs. n. 222/2016).

Natura giuridica della Scia

La natura giuridica della Scia è stata chiarita dal Consiglio di Stato, nel parere n. 839/2016. Per il Cds, "La Scia non è un mero modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire, per silentium, un titolo abilitativo di matrice provvedimentale, ma rappresenta, come chiarito anche dal Dl n. 70/2011, uno strumento di liberalizzazione imperniato sulla diretta abilitazione legale all'immediato esercizio di attività affrancate dal regime autorizzatorio. 

La principale caratteristica dell'istituto risiede, infatti, nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori 'a regime vincolato' con un nuovo schema, ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private, consentite 'direttamente dalla legge' in presenza dei presupposti normativamente stabiliti".

SCIA edilizia: per quali lavori

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Nel dettaglio, gli interventi che necessitano della Scia sono i seguenti:

  • interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell'edificio,
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell'edificio,
  • interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; da quelli che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso e da quelli che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

Altri interventi realizzabili mediante Scia

La Scia rende realizzabili anche altri interventi, ovverosia le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell'edificio eventualmente sottoposto a vincolo e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Inoltre, sono realizzabili mediante Scia (e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista) le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché le stesse siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Infine, l'ambito applicativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività può essere ampliato o ridotto con legge delle Regioni a statuto speciale.

Immobili sottoposti a tutela

Va comunque precisato che gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico possono essere assoggettati a tutti i predetti interventi solo se sono stati rilasciati anche i pareri o le autorizzazioni richiesti dalle previsioni normative di riferimento.

SCIA onerosa

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In alcuni casi, la Scia può essere utilizzata per realizzare determinati interventi in alternativa al permesso di costruire. Si parla di SCIA onerosa e tale possibilità, disciplinata dal novellato art. 23 del TU n. 380/2001, in particolare, riguarda:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli,
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che sono disciplinati da piani attuativi comunque denominati (compresi gli accordi negoziali che hanno valore di piano attuativo), nei quali sono contenute delle precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che, in sede di approvazione o ricognizione, siano stati dichiarati espressamente dal competente organo comunale,
  • gli interventi di nuova costruzione fatti in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali che recano disposizioni plano-volumetriche ben precise,
  • gli altri interventi eventualmente individuati con legge regionale.

SCIA al posto della DIA

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In definitiva oggi, in conseguenza dell'entrata in vigore del sopramenzionato cd. decreto Scia 2, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ha sostituito a tutti gli effetti la Dia (Dichiarazione di Inizio Attività), anche per tutti gli interventi per i quali quest'ultima rappresentava un'alternativa al permesso costruire.

Pertanto, laddove quest'ultimo non sia imposto, la Scia è divenuto il principale strumento amministrativo richiesto per gli interventi di edilizia.

Come presentare la SCIA

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La Scia va presentata, con un preavviso di trenta giorni rispetto alla data di effettivo inizio lavori, dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per farlo, accompagnando la segnalazione con una relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato e con gli opportuni elaborati progettuali. 

Una volta presentata la SCIA non si deve attendere tempo ulteriore per ottenere permessi o autorizzazioni da parte del Comune. 

I lavori possono essere iniziati immediatamente, anche se l'amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per verificare che la segnalazione sia regolare. 

I documenti necessari

Attraverso l'invio dei documenti indicati, relativi ai lavori da eseguire, viene asseverata la conformità delle opere che si intende realizzare agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Gli eventuali atti o pareri di organi o enti appositi o l'esecuzione di verifiche preventive sono prodotti mediante autocertificazione o mediante attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati (salvo alcuni casi specifici, come ad esempio quello dei vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali).

Infine, la Scia va corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori.

Presentazione telematica

La SCIA, dal punto di vista pratico, dovrebbe essere trasmessa solo in modalità telematica. Vi sono però ancora dei Comuni che non sono attrezzati per l'invio con queste modalità e che consentono ancora la presentazione cartacea. 

 

Visto però che tutti i Comuni sono tenuti ad adeguarsi vediamo come si effettua l'invio telematico della Scia, precisando che sono disponibili diverse opzioni per l'invio, ovvero: 

 

  • a mezzo pec agli indirizzi segnalati dal sito del Comune competente (che in genere coincidono con gli uffici che si occupano di edilizia, urbanistica e territorio);
  • sistema SUAP del Comune competente;

Quanto dura la SCIA

Il termine massimo di efficacia della segnalazione è pari a tre anni e, per la parte di intervento eventualmente non ultimata, è necessaria una nuova segnalazione. In ogni caso, l'interessato deve comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 

La sussistenza del titolo è dimostrata con la copia della Scia da cui deve risultare la data in cui è stata ricevuta la segnalazione, l'elenco di quanto è stato presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato e gli atti di assenso eventualmente necessari. 

Assenza delle condizioni stabilite

Se il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale competente riscontra che manchino una o più delle condizioni stabilite per l'intervento è tenuto a ordinare motivatamente all'interessato di non effettuarlo e, eventualmente, a informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza, se vi è stata una falsa attestazione da parte del professionista abilitato.

In ogni caso, la Scia può essere ripresentata con le modifiche  e le integrazioni necessarie.

Collaudo finale

Una volta che l'intervento sia stato terminato, allo sportello unico deve essere presentato un certificato di collaudo finale, rilasciato dal progettista o da un tecnico abilitato e con il quale si attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto che è stato presentato con la Scia. Contestualmente va presentata anche la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale o la dichiarazione che l'opera non ha comportato modificazioni del classamento.

Scia tardiva e Scia in sanatoria

Quanto descritto è la procedura ordinaria prevista per i lavori che richiedono la Scia. Può però accadere che i lavori vengano iniziati senza effettuare la preventiva segnalazione di inizio lavori al Comune.

In questi casi, è sufficiente presentare una Scia tardiva, che prevede l'obbligo di comunicare al Comune che i lavori sono già iniziati e il pagamento di una sanzione che di solito è di 516 euro. 

Può inoltre accadere che chi ha iniziato i lavori li finisca completamente, senza sapere che avrebbe dovuto presentare la Scia al Comune.

Anche in questi casi è possibile porre rimedio all'errore anche se la procedura è decisamente più gravosa e costosa.

Prima di tutto, come prevede l'art. 36 del Tu dell'edilizia DPR 380/2001 “il responsabile dell'abuso, o l'attuale  proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento  della  realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.�? In secondo luogo occorre pagare una sanzione che in questo varia da un minimo di 516 euro fino a un importo che può superare i 5000 euro. 

Quanto costa la SCIA

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Il costo di presentazione della SCIA è variabile rispetto all'attività che si intende avviare e al costo delle certificazioni eventuali da allegare (versamento di diritti, bolli, ecc.).  

Occorre poi considerare i costi di istruttoria e di segreteria del Comune che in genere si aggirano attorno ai 250 euro, a cui si aggiunge il costo di 50 euro per l'aggiornamento catastale e quello di altri 50 per il deposito della pratica strutturale. 

Sono inoltre dovuti gli oneri di urbanizzazione, che variano da Comune a Comune. 

Inoltre, se la pratica è presentata da un professionista, si dovrà tenere conto della parcella dello stesso. Parcella che in genere tiene conto del valore dell'appalto, su cui viene calcolata nella misura percentuale che va dal 10 al 15%, anche se non è una regola fissa. Tutto dipende ovviamente anche dal luogo in cui vengono eseguiti i lavori, dal tipo delle opere e dalle condizioni del mercato in quel preciso momento.  

Sanzioni penali

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Il mancato rispetto delle previsioni sulla SCIA comporta per il responsabile l'irrogazione di specifiche sanzioni penali, applicabili salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative.

In particolare, per chi non osserva le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive previste dal TU Edilizia circa i titoli abilitativi e, quindi, anche circa la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l'articolo 44 del medesimo Testo unico prevede l'ammenda fino a 10.329 euro

Se, invece, i lavori sono eseguiti in totale difformità o in assenza rispetto al permesso o se sono proseguiti nonostante l'ordine di sospensione sono previsti l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro

Infine, la pena è quella dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 15.493 a 51.645 euro, oltre che in caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, anche in caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Data aggiornamento: 21 marzo 2022