Repressione frodi nel sistema RC Auto
Al fine di favorire la repressione delle frodi ciascuna impresa autorizzata a esercitare il ramo responsabilità civile auto sarà tenuta a trasmettere all'ISVAP annualmente una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero di sinistri per i quali si e ritenuto svolgere approfondimenti in relazione al rischio frodi, il numero di querele o denunce presentate alle autorità giudiziarie, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nochè le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.
Le assicurazioni private potranno inoltre richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto ed in tal caso verrà praticata una riduzione del premio rispetto alle tariffe.
Se poi l'assicurato acconsente alla istallazione di meccanismi elettronici in grado di registrare l'attività del veicolo, cd. scatola nera o equivalenti i costi sono a carico della compagnia che praticheranno una riduzione rispetto alle tariffe.
Nell'attestato di rischio dovrà poi essere indicato specificatamente il tipo di danno liquidato. Tale attestazione, al momento della stpulazione di un contratto per medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato è acquisita direttamente dall'impresa di assicurazione in via telematica.
Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata con le modalità indicate al nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta.
Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta in caso di di modulo di denuncia sottoscritto congiuntamente dai conducenti del veicolo.
Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo che siano decorsi tale termine. Qualora le cose danneggiate non siano messe a disposizione l'impresa effettuerà la propria valutazione sull'entità del danno solo dietro presentazione di fattura che attesti gli inteventi di riparazione effettuati. Resta comunque fermo i diritto dell'assicurato al risarcimento anche se ritenga di non procedere alla riparazione.
Al fine di reprimere le frodi qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca data sinistri e siano emersi almeno due parametri di significatività, può decidere di non formulare alcuna offerta, motivando la decisione con la necessità di effettuare accertamenti. Entro trenta giorni la compagnia provvederà a comunicare al dannegiato le proprie determinazioni conclusive in merito alla richiesta. Essa potrà non presentare alcuna offerta qualora decida di presentare querela , informandone contestualmente l'assicurato.