CLASS ACTION
Il Decreto n. 1/2012, all'art. 6, rafforza la tutela per i consumatori, modificando l'art. 140 del codice del consumo mira a rafforzare la possibilità di ricorso alla Class Action ogni qualvolta venga ravvisata una " omogeneità degli interessi di classe", anzichè una " identità" di interesse. Con tale il legislatore ha verosimilmente inteso ovviare alle difficoltà applicative che lo strumento processuale di classe ha incontrato dalla sua entrata in vigore. Il previgente concetto di identità di interessi si era infatti posto al centro delle più importanti pronunce di inammisibilità vanificando di fatto la possibilità di ricorso alla tutela di classe .
Viene inoltre attribuita competenza esclusiva a decidere sulle azioni collettive al Tribunale delle imprese, che si identificherà, quanto meno per questa prima fase con le sezioni specializzate di proprietà industriale e intellettuale presso docidi Tribunali ed ha una competenza territoriale che va ben oltre il il distretto della Corte d'Appello.
In sede di prima udienza il Giudice sarà chiamato a decidere sulla ammissibilità del ricorso con ordinanza avverso la quale sarà possibile presentare reclamo in Corte d'Appello entro trenta giorni. Quest'ultima si pronuncia nel termine di quaranta giorni dalla presentazione del ricorso.
Con l'ordinanza di inammissibilità il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulle spese e nel caso il cui venga accertato che il proponente ha agito con colpa grave potrà essere condannato anche al risarcimento danni.