CLASS ACTION

Il Decreto n. 1/2012,  all'art. 6,  rafforza la tutela per i consumatori, modificando l'art. 140 del codice del consumo  mira a rafforzare la possibilità di ricorso alla Class Action ogni qualvolta venga ravvisata una  " omogeneità degli interessi di classe", anzichè una " identità" di interesse.  Con tale il legislatore ha verosimilmente inteso ovviare alle difficoltà applicative che  lo strumento processuale di classe  ha incontrato dalla sua entrata in vigore. Il previgente concetto di identità di interessi si era infatti posto  al centro delle più importanti pronunce di inammisibilità vanificando di fatto la possibilità di ricorso alla tutela di classe .

Viene inoltre attribuita competenza esclusiva  a decidere sulle azioni collettive al Tribunale delle imprese, che si identificherà, quanto meno per questa prima fase  con le sezioni specializzate  di proprietà industriale e intellettuale presso docidi Tribunali ed ha una competenza territoriale che va ben oltre il il distretto della Corte d'Appello.

In sede di  prima udienza il Giudice sarà chiamato a decidere sulla ammissibilità del ricorso con ordinanza avverso la quale sarà possibile presentare reclamo in Corte d'Appello entro trenta giorni. Quest'ultima si pronuncia nel termine di quaranta giorni  dalla presentazione del ricorso.

Con l'ordinanza di inammissibilità  il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulle spese  e nel caso il cui venga accertato che il proponente ha agito con colpa grave  potrà essere condannato  anche al risarcimento danni.