Mediazione civile

La mediazione civile è un meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, con il quale si tenta di comporre una lite evitando di passare davanti al giudice e, quindi, con notevole risparmio di tempi e di costi.

Mediazione civile: normativa

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La disciplina della mediazione civile è contenuta nel decreto legislativo n.28 del 2010, con il quale è stata attuata la delega conferita al Governo con la legge n. 69 del 2009 e si è allineati alle direttiva 2008/52/CE.

Mediazione civile obbligatoria

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La mediazione civile può essere sia obbligatoria che facoltativa.

Si parla di mediazione civile obbligatoria quando la stessa va necessariamente tentata prima dell'avvio di un giudizio, pena l'improcedibilità della domanda.

Le materie in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità del giudizio sono elencate dall'articolo 5 del decreto 28. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti:

  • condominio,
  • diritti reali,
  • divisione,
  • successioni ereditarie,
  • patti di famiglia,
  • locazione,
  • comodato,
  • affitto  di  aziende,
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per approfondimenti vai alla guida La mediazione obbligatoria

Mediazione civile facoltativa

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In tutte le ipotesi in cui la controversia non ha ad oggetto una delle predette materia, il ricorso alla mediazione civile è una mera facoltà, che gli interessati possono esercitare per evitare di farsi carico dei tempi e dei costi di un processo, laddove ritengano che ci siano margini per trovare un accordo con l'assistenza di un mediatore.

Mediazione civile costi

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I costi della mediazione civile non sono sempre uguali, ma possono variare a seconda dell'organismo al quale ci si rivolge per la gestione della procedura.

In ogni caso, il decreto n.180/2010 del Ministero della giustizia ha stabilito che, per l'avvio della procedura, ciascuna parte deve corrispondere, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40 o 80, a seconda che la lite abbia un valore fino a 250mila euro o superiore; mentre le spese per la mediazione vera e propria, per ciascuna parte, ammontano a:

  • 65 euro, se il valore della lite è inferiore o pari a 1.000 euro
  • 130 euro, se il valore della lite è compreso tra 1.001 e 5.000 euro
  • 240 euro, se il valore della lite è compreso tra 5.001 e 10.000 euro
  • 360 euro, se il valore della lite è compreso tra 10.001 e 25.000 euro
  • 600 euro, se il valore della lite è compreso tra 25.001 e 50.000 euro
  • 1.000 euro, se il valore della lite è compreso tra 50.001 e 250.000 euro
  • 2.000 euro, se il valore della lite è compreso tra 250.001 e 500.000 euro
  • 3.000 euro, se il valore della lite è compreso tra 500.001 e 2.500.000 euro
  • 5.200 euro, se il valore della lite è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000 euro
  • 9.200 euro, se il valore della lite supera 5.000.000 euro.

Al ricorrere di specifici presupposti, tali importi possono essere aumentati o diminuiti.

Il procedimento di mediazione

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Il procedimento di mediazione si apre con la presentazione della relativa domanda, ricevuta la quale, il responsabile dell'organismo di mediazione prescelto nomina il mediatore e fissa il primo incontro, che deve avvenire non oltre trenta giorni dopo il deposito della domanda.

A tutti gli incontri, le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato, sebbene il procedimento si svolga senza formalità. Al mediatore è affidato il compito di adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia.

La durata massima prevista per la conclusione della procedura è fissata dal decreto legislativo in tre mesi.

Non presentarsi alla mediazione

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Chi è chiamato a partecipare a un procedimento di mediazione ma non si presenta senza un giustificato motivo può subire delle conseguenze che si ripercuotono sul successivo eventuale giudizio.

Il giudice, infatti, può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione.

Se, poi, si tratta di ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità, la parte costituita che non vi ha partecipato è condannata a versare al bilancio dello Stato un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Mediazione: efficacia dell'accordo

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L'accordo concluso all'esito della procedura di mediazione costituisce titolo esecutivo per:

  • l'espropriazione forzata,
  • l'esecuzione per consegna e rilascio,
  • l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare,
  • l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Gli organismi di mediazione

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La mediazione può svolgersi dinanzi a tutti gli organismi abilitati e iscritti nell'apposito registro. Può trattarsi di enti sia pubblici che privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

Gli organismi di mediazione sono di norma istituiti presso i Tribunali, gli ordini professionali e le camere di commercio ma non solo: anche molte società private offrono tale servizio.

Mediazione: agevolazioni fiscali

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Infine, va sottolineato che i procedimenti di mediazione godono di specifiche agevolazioni fiscali.

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti a essi relativi, infatti, sono esenti sia dall'imposta di bollo che da qualsivoglia spesa, tassa o diritto.

Inoltre, il verbale di accordo non sconta l'imposta di registro, se il valore è pari o inferiore a 50mila euro. Se supera tale soglia, l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Aggiornamento: febbraio 2020