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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

 

Disposizioni  modificative  e  correttive  del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme  per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.(G.U. 15/01/2003 n. 11)

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, cosi' come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, cosi' come modificato dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale; Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

 

  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:

  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta' legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di

Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

  2. Ad ogni effetto si intendono per:     a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;

    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma

universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi

dell'Unione europea;

    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;

    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;

    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se giovani;

    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia' precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';

    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23

dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle

norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

 

                                                                                                    Art. 2.

  1.  Dopo  l'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente:

  "Art.  1-bis  (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella  scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di

collocamento). 

-  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le

tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione  dei  dati  contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda  professionale  dei  lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli  dei  dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti

ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento  ordinario  n.  196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione   di  quelle  previste  dall'articolo  1  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento

della  gente  di  mare,  prevedendo,  in  applicazione  dei  principi stabiliti   in   materia   dal   presente   decreto,  il  superamento

dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".

 

                                                                                                   Art. 3.

  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:   "1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c),

dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.

  3.   Le   Regioni   definiscono   gli   indirizzi   operativi   per l'accertamento  e  la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

  4.   La   verifica   dell'effettiva   permanenza   nello  stato  di disoccupazione  e'  effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita':

    a) sulla  base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

    b) in  relazione  al  rispetto  delle  misure  concordate  con il disoccupato.";

    b) al  comma  5,  le  parole:  "20  ottobre  1998,  n. 403." sono sostituite  dalle  seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445.";

    c)  al  comma  6,  la  parola:  "inferiori"  e'  sostituita dalla seguente: "fino";

    d) il comma 7 e' soppresso.

  2.   Gli  interessati  all'accertamento  della  condizione  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il  servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto ed a rendere la dichiarazione  di  cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

 

                                                                                                Art. 4.

  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:

  "Art.  3  (Indirizzi  generali  ai servizi competenti ai fini della prevenzione  della  disoccupazione  di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono  gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i  servizi  competenti,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano  al  fine  di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro  e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad  altre  misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

    a) colloquio  di  orientamento  entro  tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

      1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in   cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre  quattro  mesi

dall'inizio dello stato di disoccupazione;

      2)   nei   confronti   degli   altri   soggetti  a  rischio  di disoccupazione  di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello

stato di disoccupazione.".

 

                                                                                               Art. 5.

  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' sostituito dal seguente:

  "Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;

    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani, nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".

 

                                                                                              Art. 6.

  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' inserito il seguente:

  "Art.  4-bis  (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -

1.  I  datori  di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici economici, procedono  all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di assunzione mediante  concorso  eventualmente  previsto  dagli statuti degli enti

pubblici  economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste per  l'assunzione  di  lavoratori  non  comunitari  di cui al decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

  2.  All'atto  dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici  economici  sono  tenuti  a  consegnare  ai  lavoratori  una dichiarazione   sottoscritta   contenente  i  dati  di  registrazione effettuata  nel  libro  matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi 1 e 2, le Regioni possono  prevedere  che  una  quota  delle  assunzioni effettuate dai datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia riservata   a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio  di esclusione sociale.

  4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute a comunicare,  entro  il  giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,  al  servizio  competente  nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la

cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso del mese precedente.

  5.  I  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di competenza, sono tenuti,

anche  in  caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza   professionale   a  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a comunicare,  entro  cinque  giorni,  al  servizio  competente nel cui ambito  territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  le  seguenti

variazioni del rapporto di lavoro:

    a) proroga del termine inizialmente fissato;

    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

    d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a contratto atempo indeterminato;

    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

  7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo  lavoro,  i  moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche'  le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la Conferenza Unificata.

  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di  cui  al  comma  2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge  11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del personale  dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali   dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o conferiscono  mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,  con  riferimento  all'assolvimento dei predetti obblighi, possono  avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei confronti delle medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".

  2.  All'articolo  9-bis  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  "2.  In  caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore  di  cooperativa,  i  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici  economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione  contestuale  al  servizio  competente  nel  cui ambito territoriale  e'  ubicata  la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore,  della  data  di  assunzione,  della  data  di cessazione qualora  il  rapporto  non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale,   della   qualifica  professionale  e  del  trattamento economico  e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento  ed  ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.  Nel  caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno  festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne,  ovvero in caso di emergenza,  la  comunicazione  di  cui  al presente comma  deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.".

  3.  All'articolo  21  della  legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma e' sostituito dal seguente:

  "I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei  rapporti  di  lavoro,  entro  i cinque giorni successivi, quando trattasi  di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".

  4.  All'articolo  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

 

                                                                                                   Art. 7.

  1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al  comma  1  le  parole:  "attuazione  della  delega  di  cui all'articolo  45,  comma  1,  della  legge  17  maggio  1999, n. 144,

concernente la" sono soppresse;

    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:   "2-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,

si  applicano  a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma  7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso.".

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7 dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,introdotto dall'articolo 6, comma 1.

 

                                                                                                    Art. 8.

  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

    a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

    b) il  titolo  I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge   29   aprile   1949,  n.  264,  e  successive  integrazioni  e modificazioni;

    c) gli  articoli  23,  primo  comma,  lettera  a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

    d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

    e) gli  articoli  2,  3,  4,  5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

    f) la  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed  integrazioni,  ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;

    g) l'articolo  25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

    h) gli  articoli  9-bis,  commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

    i) articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

 

                                                                                                 Art. 9.

  1.  Dal  presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002