L'art. 144 disp. att. c.p.p. riconosce il diritto all'indagato che viene sottoposto agli accertamenti art. 356 c.p.p di essere avvertito dalla polizia giudiziaria della facoltà di farsi assistere da un avvocato

Avvertimento ex art. 144 disp. att. c.p.p.

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L'avvertimento che, ai sensi dell'art. 144 disp. att. c.p.p. la polizia giudiziaria deve dare alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia perde il suo scopo finale se l'imputato è troppo ubriaco. Questo il principio ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 36048/2022 (sotto allegata).

Guida in stato di ebbrezza aggravata da sinistro stradale

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Il conducente di un autoveicolo viene condannato a 1 anno e due mesi di arresto e a 4.800,00 euro di multa perché ha condotto un autoveicolo in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,18 gr/l e a causa di tale condizione, ha provocato un incidente.

Leso il diritto di farsi assistere da un difensore

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L'imputato nel ricorrere in Cassazione a mezzo difensore contesta alla Corte di appello di non aver ritenuto inutilizzabili i risultati degli accertamenti visto che non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento del tasso alcolemico.

Ai sensi dell'art 114 disp.att. c.p.p infatti, a garanzia del diritto di difesa del cittadino, l'avviso del diritto di essere assistiti da un difensore deve essere comunicato alla parte ogni volta che venga compiuto un accertamento come quello del tasso alcolemico.

Contesta altresì il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché negate sulla base di una motivazione assai superficiale, ossia che la correttezza dell'imputato non era sufficiente per la suddetta concessione.

Conducente troppo ubriaco: l'avviso al difensore non ha senso

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Il ricorso però viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.

Manifestamente infondato il primo motivo in quanto l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p presuppone che "il soggetto destinatario dell'avviso si trovi in condizione tale da non poter comprendere quanto gli viene detto, tuttavia, l'atto, proprio perché urgente, non può essere differito, pena il vanificarsi dello scopo a cui è preordinato."

Per questo la Cassazione ha già precisato che "in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, che non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l'avviso può essere pretermesso."

E poiché nel caso di specie l'imputato si trovava in un forte stato di alterazione alcolica, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto che l'avviso poteva essere anche non dato.

Manifestamente infondato anche il secondo motivo perché la Corte, in quanto giudice di legittimità, non può sindacare la valutazione del giudice in merito al riconoscimento delle attenuanti, a meno che la motivazione con cui le nega non risulti contraddittoria. Ipotesi che nel caso di specie non sussiste, in quanto l'imputato è stato assente nei vari gradi del giudizio e comunque la censura sul punto è generica e non ha valorizzato le ragioni per le quali le attenuanti dovevano essergli riconosciute.

Scarica pdf Cassazione n. 36048/2022

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