Il decreto legge n. 162/2022 riforma l'ergastolo ostativo estendendo i benefici anche a chi non collabora con la giustizia accogliendo così le istanze di Cedu e Consulta

Riforma ergastolo ostativo

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Con il decreto soprannominato "Rave party" n. 162/2022 (sotto allegato) il Governo Meloni ha confermato anche il Testo unificato sull'ergastolo ostativo che la Camera dei deputati aveva approvato giovedì 31 marzo 2022.

Si ricorda che la riforma dell'ergastolo ostativo è frutto delle sollecitazioni della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario e della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarato il contrasto della disciplina dell'istituto con l'art. 3 della Cedu.

Vediamo quindi quali sono le modifiche più importanti apportate alla disciplina dell'ergastolo ostativo attraverso la modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, dell'art. 2 del dl n. 152/1991 convertito nella legge 203/1991 e dell'art. 25 della legge n. 646/1982.

Benefici anche per chi non collabora con la giustizia

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Le modifiche più rilevanti all'istituto dell'ergastolo ostativo iniziano dalla modifica dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario contenuto nella legge n. 354 del 1975.

Il comma 1 bis viene sostituito interamente disponendo che i benefici contemplati dal comma 1 della norma, ossia l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione potranno essere concesse anche ai detenuti e agli internati che non collaborino con la giustizia a condizione che:

  • tengano una condotta carceraria regolare;
  • partecipino al percorso rieducativo;
  • dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e alle riparazioni di tipo pecuniario conseguenti al reato (o l'impossibilità di provvedervi);
  • sia dimostrata la dissociazione rispetto all'organizzazione criminale di appartenenza tale da escludere la persistenza di collegamenti con l'attività criminale, eversiva o terroristica di provenienza così come con il contesto in cui il reato è stato commesso o il pericolo di riprendere collegamenti anche indiretti e con terzi, in considerazione delle condizioni personali e ambientali del detenuto.
Il giudice di sorveglianza nel valutare la concessione dei benefici accerta anche la sussistenza di iniziative del detenuto in favore delle vittime sia nella modalità risarcitoria che riparativa.

Concessione dei benefici e pareri del PM

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Il giudice, prima di decidere sull'istanza per la concessione dei benefici, deve chiedere il parere:

  • del PM presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado;
  • in caso di condanna per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p del PM presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il giudice acquisisce inoltre informazioni da parte dalla direzione dell'istituto in cui l'istante è detenuto o internato e dispone, nei suoi confronti, nei confronti degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche eventualmente svolte e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

Pareri, informazioni ed esiti degli accertamenti sono resi entro 60 giorni dalla richiesta. Il termine può essere però prorogato di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.

Nell'ipotesi in cui, dai suddetti accertamenti emergano collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, o sussiste il pericolo del ripristino di tali collegamenti, il condannato è onerato dal fornire prove contrarie al riguardo.

Liberazione condizionale e art. 4 bis L. n. 354/1975

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I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'art. 4-bis della legge n. 354/1975, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso art. 4-bis commi 2, 2 bis e ter.

Fermi restando poi i requisiti e i limiti di pena di cui all'art. 176 c.p ai fini della concessione della liberazione condizionale e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 304/1982 (che prevede il riconoscimento della liberazione condizionale al detenuto che durante l'esecuzione della pena tenga un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento), i soggetti condannati al 4 bis "non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354."

Leggi anche la guida Ergastolo ostativo

Scarica pdf Decreto legge n. 162/2022

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