In vigore dal 10 novembre la legge di conversione del decreto infrastrutture che contiene anche importanti novità su parcheggi, ricorsi al prefetto e monopattini ma anche "contributi" per patenti e auto eco

Decreto infrastrutture, legge in vigore

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Il decreto infrastrutture n. 121/2021 convertito nella legge n. 156/2021 (sotto allegata) è approdato nella Gu n. 264 del 9/11/2021 per entrare in vigore il 10 novembre.

Ricordiamo che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze il decreto infrastrutture era stato approvato in prima battuta nella giornata di giovedì 2 settembre dal CdM, pubblicato in Gazzetta il 10 settembre ed entrato in vigore in giorno seguente.

Il decreto era stato poi presentato alla Camera dei Deputati e il 25 ottobre le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), avevano deliberato favorevolmente sul testo, modificato rispetto alla sua versione originaria.

Il provvedimento era stato poi approvato dalla Camera dei deputati il 29 ottobre, nel testo proposto dalle commissioni, dopo il rinnovo della fiducia al Governo (con 371 voti a favore) e ha quindi ricevuto l'ok definitivo del Senato il 4 novembre 2021 (con 190 sì, 34 no e nessun astenuto all'ennesima fiducia chiesta dall'esecutivo).

Il provvedimento, convertito in legge, dunque, è una sorta di "omnibus" che adotta disposizioni che perseguono anche il fine di favorire gli investimenti per migliorare la mobilità, aumentare la sicurezza della circolazione ferroviaria e di quella su strade e autostrade, compresa quella del trasporto pubblico, incentivare l'acquisto di veicoli meno inquinanti e l'innovazione tecnologica.

Le novità però, che sono destinate a incidere maggiormente nella vita quotidiana dei cittadini, sono quelle che vanno a modificare il Codice della Strada.

Trasporto pubblico e contributi acquisto auto eco

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Per assicurare il rispetto del sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo, anche in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, dei disservizi per il traffico di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le disposizioni di cui all'art.17-quater del dl n. 22/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2019, si applicano fino al 30 ottobre 2022.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo si interviene per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina.

Si velocizza poi l'attuazione del Piano nazionale d'implementazione del sistema europeo di gestione per rinnovare, rafforzare e digitalizzare il trasporto ferroviario e renderlo più sicuro, migliorando mezzi e strutture esistenti. Un ruolo centrale lo avrà l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), che verrà rafforzata grazie all'ingresso di nuovo personale, stimato al momento in 100 unità.

Contributi acquisto auto eco per ISEE sotto i 30.000

Per il 2021 previsto un contributo alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, nella misura del 40% delle spese sostenute e carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, di un veicolo solo elettrico, di potenza inferiore o uguale a 150 kW , di categoria M1, con un prezzo inferiore a euro 30.000 al netto Iva. Contributo riconosciuto a chi ha un Isee non superiore a 30.000 e nei limiti delle risorse di 20 milioni per il 2021.

Tutte le modifiche al Codice della Strada

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Il Codice della Strada subisce importanti modifiche. La prima interviene proprio sul comma 1 dell'art. 1 che cambia tenore sottolineando che le finalità primarie perseguite dallo Stato nell'ambito della circolazione stradale sono quelle di tutelare gli utenti vulnerabili della strada e l'ambiente. Cambia anche la terminologia, d'ora in poi gli utenti "deboli" saranno "vulnerabili" e i "disabili in carrozzella" saranno "persone con disabilità."

Le novità più importanti, che interesseranno maggiormente gli utenti della strada, riguardano senza dubbio la sosta dei veicoli. Previste importanti modifiche al Codice della Strada al fine di "riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari" per i veicoli:

  • degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
  • adibiti al servizio di persone con disabilità, munite di contrassegno;
  • al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, dotati del "permesso rosa";
  • elettrici;
  • per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
  • che effettuano i servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
  • adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;
  • eccezionali di una cosa indivisibile (esempio blocchi di pietra naturale).

Estensione del divieto di sosta e sanzioni

Il divieto di sosta sancito dall'art. 158 comma 2 del Codice della Strada inoltre viene esteso:

  • agli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • agli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa.

Chi violerà queste disposizioni sarà assoggettato alla sanzione amministrativa minima di euro 80 fino a un massimo di euro 328 (se si tratta di ciclomotori o motoveicoli a due ruote) e di euro 165 ad euro 660 se la violazione viene commessa con i restanti veicoli.

Le sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 158 CdS (da 41 a 168 euro per motocicli e veicoli a due ruote e da 87 a 344 euro per gli altri veicoli) sono applicate quando:

  • il divieto di sosta non viene rispettato nelle fermate degli autobus, dei filobus o dei mezzi che circolano su rotaie, e negli spazi destinati ai veicoli in servizio di piazza;
  • nelle corsie e nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane.

Sanzioni più elevate per chi occupa le aree invalidi

Vengono inasprite le sanzioni contemplate dall'art. 188 del CdS nei confronti di chi usufruisce delle strutture destinate agli invalidi senza la necessaria autorizzazione del Comune di residenza. Salgono infatti da un minino di 168 a un massimo di 672 contro gli attuali 87 e 344.

Aumentano anche quelle previste per coloro che, anche se muniti dell'autorizzazione al parcheggio, non rispettano le condizioni e i limiti indicati dalla stessa. In questo caso la sanzione minima da 42 sale a 87 e la massima da 173 a 344 euro.

Una novità rispetto al testo iniziale del decreto è quella che prevede la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale, di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, se gli stalli a loro riservati non sono disponibili o sono già occupati.

Prevista anche la semplificazione delle procedure previste per la erogazione delle agevolazioni per l'acquisito di veicoli per persone con disabilità.

Nuovi spazi per la sosta delle mamme in gravidanza

Prevista in materia di sosta una norma tutta nuova dedicata alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini che non hanno ancora compiuto i due anni di età, che conferisce agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi dedicati a queste due categorie di utenti per agevolarne la mobilità.

Spazi di cui i soggetti destinatari potranno usufruire purché in possesso del permesso rosa, le cui modalità di erogazione e condizioni dovranno essere definite con un regolamento comunale.

Come per i soggetti invalidi anche in questo caso saranno sanzionati tutti coloro che usufruiranno di questi spazi senza la predetta autorizzazione (da 87 a 344 euro) e chi non rispetterà limiti e condizioni del permesso rosa (da 42 a 173 euro).

Vietate su strada le pubblicità offensive e discriminatorie

Una delle novità più importanti introdotte nel testo in sede di conversione riguarda il divieto su strada e sui veicoli di qualsiasi forma di pubblicità "il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche."

Aumentano i veicoli con caratteristiche atipiche e di interesse storico

Faranno parte della categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico. I veicoli d'epoca invece comprenderanno i motoveicoli, ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole.

Vietato usare lo smartphone mentre si guida

E' vietato al conducente fareuso durante la marcia di smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

Ricorso al Prefetto anche via pec

Possibile fare ricorso al Prefetto ai sensi dell'art 196 CdS anche per via telematica, a mezzo di pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato nel rispetto di quanto sancito dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Rimborso per chi prende la patente e prende il RdC

Riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibile, il rimborso fino a 1000 euro e comunque non superiore al 50% delle spese documentate sostenute fino al 30 giugno 2022 ai giovani di età non superiore ai 35 anni che percepiscono il reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali e che conseguono l'abilitazione professionale per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Circolazione monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

Per rendere più sicura la circolazione dei monopattini l'art. 1 ter, che rappresenta una della tante novità rispetto al decreto iniziale, prevede tra le altre cose l'obbligo del requisito a partire dal 1 luglio 2022 degli indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Quelli già in circolazione devono adeguarsi entro e non oltre il 1 gennaio 2024.

Altra norma di sicurezza riguarda l'obbligo per il conducente di indossare mezzora dopo il tramonto e durante tutto il periodo di oscurità il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Scarica pdf legge n. 156/2021 conversione decreto infrastrutture

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