Molti condomini hanno degli appartamenti che rientrano tra i beni comuni e che sono affittati. Ecco come spendere i proventi della locazione

Condominio: gli appartamenti comuni

[Torna su]

Quando si pensa ai beni comuni condominiali, le prime cose che vengono in mente sono le scale, gli ascensori, i locali caldaia, gli androni e tutte le parti delle quali si compone un edificio che non rientrano nella proprietà esclusiva dei singoli partecipanti al condominio.

Tuttavia, non mancano i casi in cui tra i beni comuni rientrano anche degli appartamenti. Tipica è l'ipotesi della vecchia casa del portiere, che è una figura in passato molto diffusa ma che oggi compare sempre meno nei palazzi delle città.

Case condominiali in affitto

[Torna su]

Tali appartamenti in alcuni casi sono abbandonati, ma molto più spesso vengono dati in affitto dal condominio a terzi.

Oltretutto, sono immobili che di solito sono molto desiderati dagli inquilini, in quanto generalmente il canone dovuto è inferiore rispetto a quello comunemente richiesto per prendere una casa in locazione nella zona.

Come spendere i canoni di locazione

[Torna su]

Chiaramente, l'affitto dell'appartamento condominiale determina un'entrata per il condominio. Ma come spenderla?

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1135, comma 1 numero 3), del codice civile, è l'assemblea dei condomini a dover stabilire come impiegare il residuo attivo della gestione annuale del condominio e, quindi, anche a decidere come impiegare i canoni di locazione percepiti per l'affitto dell'appartamento comune.

Le opzioni che si presentano sono generalmente due: o ognuno riscuote la propria quota in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà o la imputa al pagamento delle somme dovute in futuro al condominio. In genere è questa seconda alternativa a essere preferita.

La parziale compensazione delle spese condominiali

[Torna su]

A legittimarla è intervenuta anche la Corte di cassazione che, nell'ordinanza numero 3043/2021 qui sotto allegata, ha affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di condominio negli edifici, non è causa di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che in essa si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non pregiudicando tale decisione, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese".

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 3043/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: