L'attuale scenario di pandemia pone dubbi circa le modalità di invio dell'avviso di convocazione ai condomini

Art. 66 disp. att. c.c.: l'elenco di modalità per l'invio dell'avviso è tassativo?

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Recita l'art. 66, comma 3, Disp. att. c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012: "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ha come scopo precipuo di consentire a tutti i condomini la partecipazione all'assemblea condominiale. Per questo motivo, lo stesso deve essere inviato tempestivamente dall'amministratore presso il domicilio o la residenza dei destinatari, predisposto dall'amministratore e inviato a tutti i condomini presso la propria residenza

o il proprio domicilio risultanti dall'anagrafe condominiale. Fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012, la legge non prevedeva forme specifiche per l'invio di detto avviso. L'amministratore poteva quindi scegliere liberamente le modalità di inoltro della convocazione assembleare, con il solo limite del raggiungimento dello scopo (dovendo quindi provare, in caso di contestazione, che il condomino fosse stato informato per tempo della data e del luogo della riunione, nonché dei punti all'ordine del giorno).

Vizio dell'avviso di convocazione e invalidità della delibera assembleare

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Con la riforma il legislatore nel 2012, dall'assenza di modalità prescritta di invio di detto avviso si è passati alla nuova previsione ex art. 66 disp. att. c.c., con indicazione di un elenco specifico: l'utilizzo della posta raccomandata, della pec o della consegna a mani con sottoscrizione da parte del condomini (sconsigliabile in questo periodo di pandemia) sono divenuti mezzi prescritti a livello normativo, con la conseguenza che qualsivoglia vizio relativo all'omissione, alla tardività o all'incompletezza della convocazione legittimi il condomino a ottenere l'annullamento giudiziale delle conseguenti delibere assembleari (da impugnare nei successivi 30 giorni decorrenti dalla riunione, per i presenti, e dal ricevimento del verbale, per gli assenti). La giurisprudenza, anche alla luce dell'attuale situazione di pandemia da Covid 19, si è domandata se tale elenco debba ritenersi tassativo o meno, ovvero possa comprendere anche la posta elettronica ordinaria senza invalidare la successiva e correlata delibera assembleare.

La mancata e tempestiva convocazione di un condomino integrerebbe infatti un vizio di costituzione dell'assemblea suscettibile di causare l'invalidità della delibera conseguente, legittimando il condomino che contesti la delibera a impugnare la stessa in quanto viziata da vizio formale "del procedimento di formazione della volontà condominiale" (vedasi: Tribunale di Sulmona, sentenza n. 243/ 2020). Sussisterebbe in tale caso un valido motivo di impugnazione, a prescindere da ogni ulteriore interesse del condomino che contesti la delibera. Di conseguenza il condomino che sia stato invalidamente convocato a partecipare all'assemblea avrebbe titolo a impugnare legittimamente le deliberazioni assunte in tale sede.

Soluzione del problema e impostazioni giurisprudenziali

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Una recente decisione del Tribunale di Sulmona, sentenza n. 243/ 2020, fondata sul mancato riscontro probatorio in ordine all'effettivo invio dell'avviso di convocazione strumento, ha messo in luce come la posta elettronica ordinaria non sia compresa nell'elenco di cui all'art. 66 disp. att. c.c. e possa pertanto inficiare la validità della delibera assembleare.

Ad antitetica conclusione è invece pervenuta una parte della giurisprudenza, affermando invece che qualora la richiesta di ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale via email ordinaria pervenga dal condomino impugnante, la stesa sia pienamente valida. In particolare, la Corte di appello di Brescia (sent.n. 4/ 2019) ha ritenuto che l'amministratore si fosse limitato a spedire l'avviso all'indirizzo indicato dal condomino destinatario, la delibera sia comunque valida, in quanto avvenuta nelle forme espressamente richieste dal condomino interessato ai fini della ricezione dell'avviso in questione. Ciò pertanto comporterebbe la responsabilità dell'impugnante nel non aver presidiato adeguatamente il proprio indirizzo email. Pertanto sarebbe consigliabile, qualora l'amministratore intenda utilizzare la posta elettronica ordinaria per inviare l'avviso di convocazione, richiedere apposita autorizzazione o richiesta scritta del condomino richiedente, da registrarsi in anagrafe condominiale, onde prevenire l'annullamento di delibere assembleari allo stesso collegate.

Isabella Pileri

Avvocato civilista e fondatrice dello studio legale PLF di Genova

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mail: plf@europe.com


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