E' possibile audio registrare i lavori dell'assemblea condominiale? I risultati possono essere utilizzati in giudizio? E le videoregistrazioni?

I condomini possono registrare i lavori assembleari per precostituirsi una prova da presentare in giudizio in caso di problemi?

Secondo una sentenza del 2003 della Cassazione penale, le audio-registrazioni di ciò che accade nel corso di un'assemblea condominiale sono consentite in quanto mera memorizzazione di notizie lecitamente apprese. Conclusione avvalorata anche dal Codice Privacy e dal Gdpr che la ritengono legittima se utilizzata per far valere un proprio diritto. Per quanto riguarda invece la videoregistrazione, il Garante ha chiarito che è possibile solo se tutti i partecipanti all'assemblea hanno espresso ciascuno un consenso informato.

Le assemblee condominiali si possono registrare

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La Cassazione penale nel 2003, con la sentenza n. 36747 ha sancito la legittimità delle registrazioni delle conversazioni. Questo tipo di registrazione infatti non può considerarsi un'intercettazione, perché non viene compromesso il diritto alla segretezza della comunicazione. Audio-registrando le conversazioni infatti il soggetto non fa che "memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori." Conclusioni a cui è giunta anche successiva giurisprudenza.

La sentenza n. 13818/2019, in particolare, ha ribadito, per quanto riguarda le registrazioni foniche che: "Non è in discussione il consolidato principio per cui la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente."

I risultati delle registrazioni si possono utilizzare in sede giudiziaria

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Sempre la sentenza n. 36747/2003 chiarisce la possibilità di utilizzare i risultati delle registrazioni in sede giudiziaria per la tutela di un proprio diritto in quanto non può "fondatamente sostenersi che la divulgazione del contenuto del colloquio da parte di chi lo ha registrato sarebbe inibita dall'art. 15 Cost., posto che il diritto alla riservatezza, non atteggiandosi, in questo caso, come componente essenziale del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, non si pone come valore costituzionalmente protetto e, ove non risulti neppure assicurato da specifiche previsioni della legge ordinaria, cede di fronte all'esigenza di formazione e di conservazione di un mezzo di prova."

La conferma arriva anche dal Codice privacy e dal Gdpr

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La Cassazione, a conferma delle conclusioni sulla legittimità delle audio-registrazioni, con la sentenza n. 18908/2011 chiarisce inoltre che, dalla lettura dell'art 5, comma 3 del dlgs n. 196/2003 si evince, tra l'altro che "non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui".

Ne consegue, a contrario che, si possono audio-registrare le conversazioni che avvengono nel corso di un'assemblea condominiale se il risultato viene utilizzato solo per difendere un diritto proprio.

Principio confermato infine dal Gdpr Regolamento UE n. 2016/679, che esclude l'applicazione della disciplina europea sulla tutela della privacy ai trattamenti di dati personali "effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale."

No alla videoregistrazione, salvo consenso informato di tutti

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Il discorso cambia quando si tratta di videoregistrare un'assemblea condominiale, metodo di acquisizione delle prove decisamente più invasivo della registrazione audio. Il Garante della privacy ha infatti affermato che la video-registrazione di quanto accade nel corso di un'assemblea condominiale è consentita solo se tutti i partecipanti, previo consenso informato, la autorizzino. Il mancato rispetto di dette condizioni comporta l'inutilizzabilità delle immagini acquisite nel corso del giudizio.

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