Il D.M. attuativo dell'art. 142 C.d.S., in tema di ripartizione dei proventi, potrebbe introdurre anche limiti sui controlli sulle strada extraurbane e provinciali

di Lucia Izzo - Entro il mese di gennaio 2020, Comuni e Province dovranno rendicontare il totale delle somme introitate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi, che andranno ripartite a metà con l'ente proprietario della strada.


Lo prevede la bozza di decreto ministeriale con cui il Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, mira a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada inerenti la ripartizione dei proventi.


Ripartizione dei proventi ex art. 142 del Codice della Strada

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La norma, riscritta assieme all'art. 208 C.d.S. dalla L. n. 120/2010, prevede al comma 12-bis che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità effettuati tramite l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, siano ripartiti in parti uguali tra l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni) e l'ente da cui dipende l'organo accertatore. Ne restano escluse le strade in concessione.


Gli enti dovranno utilizzare tali somme per realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

In particolare, gli Enti sono tenuti a inviare al MIT e al Viminale, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

La relazione annuale

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L'attuazione delle regole previste dal rinnovato art. 142 C.d.S. sarebbe dovuta passare attraverso un decreto ministeriale che, tuttavia, non è mai arrivato in dieci anni. Ora, invece, ha iniziato a circolare una bozza che, prima dell'approvazione, dovrà ottenere il parere della Conferenza Stato - Città e autonomie locali.

La nuova bozza del decreto attuativo dettaglia il contenuto della relazione annuale che andrà inviata ogni anno al ministero dei trasporti e al ministero dell'interno entro il 31 maggio, con riferimento all'anno precedente, nel dettaglio relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

La relazione dovrà contenere: le informazioni generali; l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. Gli enti locali dovranno tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio 2020, interesserà il totale delle somme introitate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi si prevede siano contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti, seguendo gli stessi tempi e modalità.

Addio autovelox sulle superstrade?

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Dalle ultime indiscrezioni, come riporta il Sole 24 Ore, sembra, tuttavia, che il decreto attuativo non si occupi solo della ripartizione dei proventi delle sanzioni, ma si spinga oltre ricomprendendo nuove regole sui controlli che non renderebbero affatto felici Comuni e Province.

In pratica, il testo potrebbe prevedere il divieto di eseguire controlli sulle strade extraurbane principali. In particolare, si richiederebbe ai Comuni di rimuovere le postazioni fisse installate sulle strade provinciali, consentendo solo l'utilizzo di apparecchi presidiati da pattuglie dei vigili durante il loro funzionamento.

Una "novità" che ha messo sul piede di guerra le amministrazioni e le se associazioni degli enti locali, ANCI e UPI in primis, che faranno sentire sicuramente le proprie voci in occasione della Conferenza Stato - Città e autonomie locali. Ancora, altri limiti, a cui dovranno sottostare tutti i corpi di polizia (a prescindere da collocazione e competenza territoriale), sarebbero previsti anche per i controlli della velocità media.

Da un lato, si prevede che una distanza minima tra due dispositivi di rilevamento della velocità puntuale pari a 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. Per il rilevamento della velocità media, invece, si valuterebbe la velocità lungo tratte di almeno 3 km sulle autostrade, 2 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle strade extraurbane secondarie e 500 m sulle strade urbane di scorrimento.


Foto: 123rf.com
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