In caso di lavori edili in condominio, se nel cantiere opera un'impresa con almeno duecento uomini-giorno è necessario fare la notifica preliminare

di Valeria Zeppilli - La scelta di eseguire dei lavori edili condominiali di un certo rilievo va gestita dall'amministratore di condominio con particolare cura. Si tratta, infatti, di un'operazione complessa che, in molti casi, comporta una serie di adempimenti che per i non addetti al settore possono risultare ostici.

A influenzare la quantità e la tipologia di adempimenti sono molteplici fattori, tra i quali rilevano anche gli uomini-giorno impiegati nel cantiere. Soffermiamoci su tale aspetto.

Come si calcolano gli uomini-giorno

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Con l'espressione uomini-giorno ci si riferisce, come chiarisce l'articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008, alla "entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera".

Per comprendere meglio, ipotizziamo il caso in cui nel cantiere sia presente un'impresa che impieghi tre lavoratori per dieci giorni e un'impresa che impieghi due lavoratori per sette giorni. Il totale degli uomini-giorno sarà pari a 44 (3 x 10 + 2 x 7)

Uomini-giorno: quando rilevano

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In condominio, così come in tutte le altre ipotesi in cui si decida di commissionare dei lavori edili, il numero di uomini-giorno impiegati rileva per determinare la pericolosità del cantiere.

Il decreto legislativo numero 81/2008, infatti, prevede che nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno, il committente o il responsabile dei lavori, prima che questi inizino, è tenuto a trasmettere all'Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente la notifica preliminare.

Cos'è la notifica preliminare

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La notifica preliminare è un documento nel quale vanno indicati:

  • la data della comunicazione
  • l'indirizzo del cantiere cui si riferisce
  • i dati del committente, del responsabile dei lavori e del coordinatore della sicurezza e della salute durante la progettazione e durante la realizzazione dell'opera
  • la data presunta d'inizio dei lavori in cantiere
  • la durata presunta dei lavori in cantiere
  • il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
  • il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
  • l'identificazione, il codice fiscale
    o la partita IVA delle imprese già selezionate
  • l'ammontare complessivo presunto dei lavori.

Altre ipotesi di notifica preliminare

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La notifica preliminare va poi trasmessa nel caso in cui:

  • nei cantieri sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea;
  • il cantiere, che originariamente non era soggetto all'obbligo di notifica, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera preveda la presenza di più imprese, anche non contemporanea.

Valeria Zeppilli

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