Per il Giudice di Pace di Alessandria la mancanza della prevista omologazione deve ritenersi sussistente qualora nel verbale sia indicata una società produttrice erronea

di Lucia Izzo - Devono essere annullate la sanzioni inflitte all'automobilista per violazione dei limiti di velocità qualora lo strumento utilizzato per il rilevamento sia sprovvisto della prevista omologazione. Ciò avviene altresì qualora nel verbale sia indicata erroneamente quale società produttrice una diversa rispetto a quella indicata nel decreto di omologa.


Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 341/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un'automobilista multata per violazione dei limiti di velocità (ex art. 142, Comma 7, C.d.S.).


Il caso

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La ricorrente aveva lamentato, tra l'altro, la nullità dei verbali opposti, poiché lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità tenuta dal suo veicolo era sprovvisto della prevista omologazione. In particolare, la signora assume che il decreto di omologa prodotto dalla convenuta Provincia sia riferito all'approvazione del dispositivo prodotto da una società con sede in Viterbo, mentre i verbali recano quale società alla quale è stato rilasciato una con sede in Perugia


Ancora, la conducente rammenta che l'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, in virtù della giurisprudenza della Corte Costituzionale, spetta solo ed esclusivamente al MISE e che, l'apparecchio nel caso di specie, non risulta essere stato omologato, ma solo approvato.


L'amministrazione resistente, invece, ritiene che per mero refuso il certificato di omologa richiamato nei verbali impugnati riporta in modo errato l'indirizzo della sede della società, mentre risultano correttamente indicati tutti gli altri dati del modello del sistema di rilevazione della velocità omologato.

Autovelox: l'omologazione o approvazione di prototipi non è trasmissibile a soggetti diversi

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Per il Giudice di Pace dai verbali emerge che lo strumento utilizzato sarebbe stato prodotto da una ditta, ma la circostanza non corrisponde al vero poiché nel decreto di omologa è riportato il nome di altra società. A quest'ultima, infatti, risulta rilasciato il decreto di approvazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non certamente all'altra.


Non sussiste, dunque, alcun errore riguardo l'indirizzo della ditta produttrice medesima come invece preteso dalla convenuta Provincia di Alessandria. A quest'altra società, inoltre, risulta rilasciato un certificato di taratura, e ciò non fa altro che comprovare che la ditta che ha prodotto il sistema di controllo della velocità in contestazione non sia quella che, invece, viene indicata nei verbali alla quale difatti non è stato rilasciato alcun certificato di omologazione.


Il giudice onorario, ancora, evidenzia che l'art. 192 del regolamento del codice della strada al comma 4 statuisce che, "nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto".


Inoltre, precisa che "con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiterazione dell'istanza", mentre il comma 5 dispone che l'omologazione o l'approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

Multe annullate se manca l'omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità

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In conclusione, la Provincia non può, per legittimare i verbali opposti, attribuire alla società che non può commercializzare il sistema di rilevazione della velocità una omologa rilasciata all'altra società. È fondata, inoltre, anche la rimostranza della necessità della taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione della velocità e dell'obbligo che di essa ne sia data indicazione nel verbale: nel caso specifico, infatti, il certificato di taratura non è stato rilasciato alla società indicata nei verbali, bensì ad altra.


Infine la Provincia di Alessandria nulla ha dedotto, in riferimento alla collocazione e alla distanza della segnaletica di preavviso e di indicazione del sistema di rilevazione della velocità, rispetto al sistema medesimo, come avrebbe dovuto. La riconosciuta fondatezza dei motivi del ricorso, comporta l'annullamento dei verbali e delle sanzioni inflitte.


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Alessandria, sent. n. 341/2019

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