Per il Tribunale di Latina è inadeguato il cartello che non precisa che è in corso un controllo elettronico della velocità "media" e, di conseguenza, nulla la sanzione per eccesso di velocità

di Lucia Izzo - Per la legittimità dell'irrogata sanzione per violazione del Codice della Strada, il Comune che rileva la velocità attraverso il dispositivo Tutor non solo sarà tenuto a presegnalarne adeguatamente la presenza della postazione con un apposito pannello, ma dovrà altresì precisare che è in corso un controllo elettronico della velocità "media".


Non si ritengono adeguati, invece, i cartelli di preavviso del Tutor che si limitano a indicare un "controllo elettronico della velocità", senza specificare che si tratta di velocità media, essendo tale dicitura normalmente utilizzata per gli autovelox che, invece, misurano la velocità puntuale del mezzo.


Così facendo risulta, non solo, violato l'obbligo dell'amministrazione di preventiva segnalazione imposto dal codice della strada, ma anche non rispettato il principio della "massima trasparenza" dovuta in caso di utilizzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, con conseguente nullità della sanzione per eccesso di velocità.


Il caso

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L'innovativa pronuncia giunge dal Tribunale di Latina con la sentenza n. 1533/2019 (qui sotto allegata) che respinge il ricorso del Comune che aveva impugnato il provvedimento reso dal giudice di pace in materia di opposizione a verbale di contravvenzione al Codice della Strada.


Viene così confermata la decisione favorevole resa in prime cure nei confronti dell'utente/appellato, assistito vittoriosamente dall'avvocato Roberto Iacovacci, che aveva ottenuto l'annullamento della contravvenzione irrogata per aver superato i limiti di velocità. Secondo il giudice a quo, dovevano ritenersi inadeguati i cartelli di preavviso utilizzati, che non specificavano la rilevazione della velocità media.


Secondo il Comune appellante, invece, la normativa vigente gli avrebbe imposto esclusivamente di segnalare l'esistenza di un controllo elettronico della velocità, senza alcuna ulteriore specificazione circa la velocità istantanea o media. Le doglianze, tuttavia, non convincono il Tribunale.

Le modalità di segnalazione del Tutor

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In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, si legge nel provvedimento, il sistema di accertamento comunemente detto "tutor" (tecnicamente "SICVe"- Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla L. n. 168/2002).


Quanto alle modalità di segnalazione, l'art. 142, comma 6-bis, C.d.S., prevede testualmente che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno".


Ulteriori precisazioni sulle modalità della segnalazione sono poi fornite dal D.M. 15.08.2007 e dal D.M. 282/2017 secondo cui i pannelli devono riportare l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

Tutor: va segnalato il controllo elettronico della velocità media

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Confermando la necessità di adeguata e preventiva segnalazione del tutor, il giudicante ritiene che il sistema di rilevamento della velocità media abbia una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale.


Pertanto, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli gli utenti, si ritiene interesse dell'Amministrazione stessa informarli dell'esistenza di un più esteso monitoraggio della velocità, così da indurre i più indisciplinati al rispetto della velocità per l'intero tratto monitorato, a tutto vantaggio dell'incolumità di tutti gli utenti della strada.


Una conclusione in linea, secondo il magistrato, con quanto stabilito nella c.d. direttiva Minniti (circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3) che parla di "una vera e propria attività didattico educativa nei confronti dell'utenza stradale" svolta dai sistemi di rilevazione della velocità media.


Pertanto, il Tribunale ritiene evidente l'esistenza di un interesse pubblico alla segnalazione di presenza di un controllo della velocità media (per un tratto adeguato) così da indurre l'utenza a prudenza per l'intero tratto monitorato.

Il richiamo al principio di affidamento

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Ancora, si legge nel provvedimento, poiché il controllo della velocità "media" viene presegnalato (normalmente in ambito autostradale) in modo specifico, la presenza di tale specificazione (che gli stessi enti proprietari avrebbero interesse a fornire così da contenere maggiormente i pericoli legati alla velocità eccessiva) appare altresì in grado di ingenerare nell'utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto.


A differenza di quanto sostenuto dal Comune, non è impeditivo della facoltà di apporre aggiunte ai cartelli l'art. 38, comma 8, del Codice della Strada secondo cui "È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento".


Infatti, precisa la sentenza, la stessa dicitura "controllo elettronico della velocità" non è contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada, ma è stata prevista dal regolamento ministeriale 15.8.2007 e, dunque, se si interpretasse letteralmente l'art. 38 cit. si dovrebbe giungere alla conclusione che neppure la dicitura "controllo elettronico della velocità" è conforme al regolamento.


Più correttamente, invece, si deve ritenere che l'art. 38 del Codice della Strada regolamenti le caratteristiche tecniche e simboliche ma non sia ostativo all'uso di termini strettamente idonei a specificare l'informazione (nel caso di specie è sufficiente l'aggiunta della parola "media" alla segnalazione di controllo elettronico della velocità).


Al rigetto del ricorso consegue la conferma della sentenza impugnata. Spese compensate per la totale novità della questione affrontata, ma il Comune appellante si vedere raddoppiare il contributo unificato dovuto.



Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf Tribunale di Latina, sent. n. 1533/2019

Foto: 123rf.com
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