Per il Giudice di Pace di Brindisi vanno annullati gli 84 verbali elevati a un ristoratore in quanto i cartelli ai varchi ZTL appaiono poco visibili e il divieto non percepibile dall'utente

di Lucia Izzo - Oltre 80 verbali, tutti notificati lo stesso giorno a un solo automobilista per avere, in appena due mesi, transitato in una zona a traffico limitato della città. Tutti cancellati con un colpo di spugna dal Giudice di Pace di Brindisi con la sentenza n. 2013/2018 (qui sotto allegata) in quanto contravvenzioni illegittime a causa dei cartelli "poco visibili" posti ai varchi d'accesso alla ZTL.

La vicenda

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Anzi, secondo il giudice sarebbe stato il Comune a incorrere in una violazione del Codice della Strada nella parte in cui reca puntuali prescrizioni relative alla "visibilità dei segnali".


Il magistrato brindisino accoglie, dunque, le doglianze dell'avvocato Francesco Monopoli il quale aveva rappresentato che il suo cliente, in quanto ristoratore, aveva transitato nella zona con cadenza giornaliera allo scopo di "effettuare l'approvvigionamento dei generi alimentari occorrenti al locale". In particolare, la difesa si era soffermata sull'inidoneità delle caratteristiche dei cartelli stradali posti in prossimità dei varchi ZTL.

ZTL: necessaria una segnaletica idonea

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"Non si può attribuire la responsabilità di un'infrazione se non si dimostra la colpa dell'automobilista", si legge nella sentenza, e, nel caso di specie, la colpa del conducente deve ritenersi esclusa poiché questi non si sarebbe accorto della segnaletica peraltro non conforme alle prescrizioni di legge o regolamentari.


In materia di visibilità dei segnali e della necessità della preventiva individuabilità dei mezzi di rilevamento elettronico, spiega il giudice, non sono mancate nel tempo sentenze che, rifacendosi ai dettami del legislatore e della predominante giurisprudenza di legittimità, hanno ripetutamente posto l'evidenza sulla "necessità di dare informativa agli utenti della strada circa l'esistenza dei divieti e l'utilizzo degli strumenti di rilevamento elettronico, informativa di carattere preventivo che consista in una divulgazione con i requisiti della congruità, dell'idoneità e della correttezza".

In sostanza, spiega il magistrato, la legge e la giurisprudenza hanno ribadito che la segnaletica dovrà sempre essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri potrà provocare l'illegittimità dell'accertamento secondo prudente apprezzamento.

Nel caso di specie, i cartelli verticali dei segnali posti all'ingresso dei varchi della ZTL sono apparsi "sottodimensionati", in quanto aventi grandezza di "55x55" cm, anziché "75x125" e "75x75" cm, risultando in tal modo non facilmente visibili, in particolare nelle strade poco illuminate quali quelle in esame antistanti il centro storico.

Segnali stradali: il Comune deve garantire uno spazio di avvistamento

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Oltre che non sufficientemente visibile, inoltre, la segnaletica in esame è apparsa anche "diversamente rifrangente", in contrasto con i dettami di cui all'art. 79 del Reg. d'attuazione del C.d.S., a norma del quale: "Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro".

Pertanto, conclude il Giudice di Pace, è stato il Comune a incorrere in una violazione del predetto art. 79, il quale regola la distanza e lo spazio minimo di avvistamento dei segnali di prescrizione, in particolare prevedendo che, nel caso di segnale di ingresso in ZTL, è necessario uno spazio minimo di avvistamento del segnale di almeno 80 metri affinché i segnali siano percepibili dall'automobilista sia di notte che di giorno.

Tuttavia, la giurisprudenza ha affidato al giudice il compito di vagliare, caso per caso, l'effettiva idoneità dei cartelli stradali indicanti il limite di accesso alla ZTL a essere visibili, tanto in ore diurne quanto in ore notturne, e, nei casi specifici, valutare condizioni particolari che ne limitino la visibilità come, ad esempio, per la presenza dello stesso, solo dopo aver imboccato la strada.

L'automobilista, conclude la sentenza, è stato dunque illegittimamente multato (plurime volte) per essere entrato nella ZTL poiché la segnaletica, già di per sé inidonea, era presente solo dopo aver eseguito la svolta, rendendo così difficile, "se non addirittura impossibile, la percezione del divieto da parte dell'utente", tra l'altro non anticipato da alcun preavviso.

I verbali impugnati, poiché illegittimi, vengono tutti e 84 dichiarati nulli e, mentre il ricorrente va esente da qualsivoglia responsabilità, il Comune viene condannato alla rifusione delle spese di lite.

Si ringrazia l'avvocato Francesco Monopoli per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Brindisi, sent. n. 2013/2018

Foto: 123rf.com
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